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Contratto di convivenza

Tra le coppie che non possono o non vogliono sposarsi serpeggia l’idea che la convivenza sia un terreno franco, a cui non si applichi nessuna regola e che sia improduttiva di qualsiasi effetto. È un’idea sbagliata.

La convivenza è si una situazione di fatto, ma ad essa la legge riconduce una specifica disciplina, da cui derivano diritti e doveri in capo a ciascuno dei conviventi. Diritti e doveri che hanno sia natura personale che patrimoniale. Abbiamo esaminato gli aspetti fondamentali di questa disciplina in questo breve articolo.

In questa sede, ci interessa invece approfondire un altro rilevantissimo aspetto dei rapporti di convivenza: la possibilità di contrattualizzare il proprio rapporto. L’idea può apparire poco romantica …ma in fondo lo stesso matrimonio cos’altro è se non un contratto?!

Sentimentalismi a parte, la possibilità di stipulare un contratto di convivenza rappresenta una vera importantissima innovazione, in quanto consente alle coppie che abbiano una relazione di poterla regolare nel modo che desiderano.  Se il matrimonio, da un lato, e la convivenza di fatto (cioè priva di contratto), dall’altro, hanno una disciplina rigida rispetto alla quale le parti non possono apportare alcuna derogare, il contratto di convivenza rappresenta uno strumento con cui poter adattare il proprio rapporto alle proprie necessità ed esigenze.

Affinché il contratto sia valido esso dovrà essere sottoscritto innanzi ad un notaio o ad un avvocato. La figura del professionista è in questo caso fondamentale, dal momento che questi avrà il compito di guidare i conviventi affinché trovino l’accordo ad essi più convenienti, pur rispettando i limiti imposti dalla normativa (limiti che tratteremo qui di seguito in modo più dettagliato).

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Il contratto di convivenza è, in altri termini, come un abito su misura, da poter tagliare e cucire sul modello a cui si dovrà adattare.

Requisiti formali del contratto di convivenza

Il contratto dovrà avere forma scritta e dovrà essere sottoscritto anche da un notaio (in tal caso il contratto consisterà in un atto pubblico) o da un avvocato (in questo caso sarà una scrittura privata) i quali oltre ad autenticare le firme dei conviventi, garantiranno la liceità e la regolarità dell’accordo. La forma scritta è prevista come elemento essenziale anche per la eventuale modifica dell’accordo o per la sua risoluzione.

Il ruolo dei due professionisti sarà fondamentale per la validità del contratto in quanto ad essi è demandato l’importantissimo compito di assicurare che il contratto sia conforme ai principi delle norme fondamentali ed inderogabili del nostro ordinamento e che la sua efficacia non sia limitata in alcun modo da nessuna particolare condizione o termine. Inoltre gli stessi dovranno provvedere ad iscrivere personalmente all’ufficio anagrafe del comune di residenza dei conviventi il contratto, di modo che, in caso contrario, questo non potrà considerarsi in alcun modo valido.

Il regime patrimoniale nel contratto di convivenza

L’aspetto fondamentale della previsione normativa del contratto di convivenza attiene soprattutto alla capacità riconosciuta ai conviventi di scegliere il regime patrimoniale a cui sottoporre i propri beni tra quelli previsti finora solo per il matrimonio: la comunione o la separazione dei beni, oltre all’indicazione dei mezzi con cui ciascun convivente, compatibilmente con le proprie capacità lavorative e reddituali contribuirà alle “ necessità della vita comune”.

Cessazione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza perderà di efficacia quando verrà meno un elemento fondamentale:

  • Per la morte di un convivente
  • Per scelta di recedere di uno o di entrambi i conviventi
  • Per matrimonio, unione civile o convivenza con latro partner di uno o di entrambi i conviventi.

Anche in caso di recesso di uno o di scelta di entrambi la dichiarazione di recesso dovrà avere forma scritta ed essere raccolta ed autenticata dal notaio o dall’avvocato.

È da aggiungere, inoltre, che oltre al caso in cui il contratto sia nullo per mancanza di forma scritta , è nullo anche qualora lo stesso sia stipulato da un minore, o da un soggetto  interdetto o da persona che precedentemente sia stato condannato per il reato di omicidio anche solo tentato del coniuge dell’altro convivente.

Tuttavia solo  l’entrata in vigore della legge e la realizzazione concreta dei primi contratti chiariranno portata e limiti di tale previsione.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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