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Come ottenere il pagamento del mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato

Uno degli aspetti più importanti introdotti dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la maggiore tutela riservata al coniuge separato /divorziato e alla prole in tema di provvedimenti economici.
In particolare con l’introduzione dell’art. 473–bis.37 del c.p.c., il legislatore ha inteso semplificare la
procedura relativa al diritto dell’ex coniuge creditore (cui spetta appunto la corresponsione del
mantenimento per sè e/o per i figli) di ottenere il pagamento direttamente dal terzo ovvero dal soggetto tenuto a versamenti periodici in favore del coniuge obbligato (che può essere il datore di lavoro o l’ente pensionistico).
Tale previsione normativa ha in buona sostanza introdotto un unico modello processuale strutturato sulla falsariga di quello già previsto dalla legge sul divorzio (Legge n.898/70, art. 8).
In buona sostanza l’introduzione dell’art.473-bis 37 consente al coniuge creditore di contributo
economico (assegno di mantenimento /divorzile e/o assegno di mantenimento per la prole) di ricorrere
ad una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovuto direttamente dai terzi “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato”, senza necessariamente dover intraprendere la via giudiziale.
È di tutta evidenza quindi che una simile possbilità semplichi di gran lunga la procedura per ottenere la
tutela del proprio credito.

Come effettuare la richiesta

Ma veniamo dunque ai passi concreti che il coniuge creditore deve porre materialmente in essere per
ottenere il pagamento diretto.
Il primo step è quello di “mettere in mora” il debitore – ovvero il coniuge obbligato al pagamento –
diffidandolo formalmente ad adempiere tramite PEC o tramite raccomandata A/R.
In caso di inadempimento protratto per almeno 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, il
creditore potrà notificare al terzo il provvedimento in cui è stabilita la misura del mantenimento , con
esplicita richiesta di versare direttamente in proprio favore le somme dovute. La richiesta andrà notificata tanto al terzo quanto al coniuge obbligato.
Una volta ricevuta la richiesta il terzo sarà tenuto a trattenere l’intero importo del mantenimento e a
versarlo direttamente al richiedente.
È importanete specificare che tale rimedio è utilizzabile non solo nel caso di mancato pagamento
dell’assegno di mantenimento (o divorzile) ma anche nel caso di mancato adeguamento ISTAT
dell’importo del mantenimento che – ricordiamo – è obbligatorio per legge.

Se il terzo non adempie

La norma in esame prevede poi che ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute il che significa che il terzo stesso diventerà a sua volta “debitore”.
Altra previsione di fondamentale portata è quella prevede – come conclude la norma in esame – il caso in cui il credito dell’obbligato sia stato già sottoposto a pignoramento: in tale ipotesi sarà il giudice
dell’esecuzione a provvedere alla ripartizione delle somme tra i vari creditori e il coniuge avente diritto,
tenuto conto della natura e della finalità dei rispettivi crediti, ricnoscendo all’assegno di mantenimento (o divorzile) natura alimentare e quindi privilegiata. In questo modo il coniuge creditore potrà partecipare alla procedura esecutiva già in corso concorrendo sì con gli altri creditori pignoranti, ma in via privilegiata.
In buona sostanza quindi la portata innovativa della norma in commento è quella di aver eliminato la
necessità di presentare ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento del’assegno di mantenimento – o
divorzile – direttamente dal terzo uniformando così la disciplina a quella già prevista nella procedura di
divorzio ed offrendo quindi una soluzione più rapida e snella per tutelare il proprio diritto.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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2 commenti

  1. Buonasera avvocato l’art. 473 bis 37cpc è valido anche per le sentenze del 2018 e con richiesta di mantenimento arretrato eseguito nel febbraio 2024?
    Grazie
    Saluti

  2. Buona sera avv il mio exs tutti i mesi da 24 separati mi ha sempre dato l’assegno postale,,da 4 mesi con sentenza di divorzio non mi da più l’assegno perché vuole pagare tramite bonifico obbligandomi ad aprire un conto corrente può farlo, gradirei una risposta grazie

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