Con la terminologia “Codice Rosso“, di cui molto si parla in questi mesi, ci si riferisce alle novità legislative introdotte a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, messe in atto recentemente con la Legge n. 69/2019 entrata in vigore ad agosto scorso e denominata, appunto, “Codice Rosso“.
Tale Legge apporta modifiche importanti sia al Codice Penale sia al Codice di Procedura Penale, con lo scopo di fornire una maggiore e più puntuale tutela a tutte le vittime di reati commessi in ambito domestico o all’interno di rapporti di convivenza, andando ad inasprire anche l’aspetto sanzionatorio di tali condotte.
Passeremo brevemente in rassegna le novità più importanti di tale intervento legislativo.
Intanto la Legge in esame introduce nel Codice Penale nuove fattispecie crimonose e più precisamente:
- Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
- Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio);
- Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Dal punto di vista procedurale la novità più importante riguarda la rapidità delle indagini in presenza di questa tipologia di reati: in ossequio a tale principio è previsto, infatti, che le Forze dell’Ordine diano immediata comunicazione della notizia di reato al PM, il quale dovrà assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato al fine di verificare non solo l’esistenza effettiva di indizi di reato in capo alla persona denunciata, ma anche l’eventuale applicazione misure cautelari nei confronti del denunciato per evitare il protrarsi e/o il ripetersi della condotta crimonosa.
Un altro punto di novità assoluta si riscontra laddove è previsto che in caso di condanna, “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati“.
Questo aspetto merita sicuramente attenzione dal momento che dimostra come il Legislatore abbia inteso non solo reprimere tali condotte, ma anche agire sotto il profilo della prevenzione a lungo termine, promuovendo percorsi riabilitativi e di sostegno nei confronti di quei soggetti che hanno posto in essere condotte antigiuridiche in ambito domestico.
Il Codice Rosso ha altresì inasprito le pene per tutti quei reati espressamente elencati dal Legislatore che sono caratterizzati da una forma di “violenza di genere” (maltrattamenti contro familiari o conviventi; atti persecutori; violenza sessuale; atti sessuali con un minorenne e violenza sessuale di gruppo). Sotto tale profilo merita, quindi, attenzione l’inasprimento delle pene nei confronti dei soggetti condannati per tali reati attuato dal Legislatore sia, da una parte, con l’aumento delle pene edittali e sia, dall’altra, con l’individuazione di circostanze aggravanti (ad esempio se il fatto è commesso in presenza di un minore o ai danni di una donna in stato di gravidanza o persona disabile).
Un’altra importante novità riguarda il caso in cui risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale: in tali ipotesi tale Legge prevede che – ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale – “copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonche’ dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e’ trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”.
A rigore occorre evidenziare, però, che già prima della riforma, molto spesso in ambito civile confluivano provvedimenti presi in ambito penale nei confronti di una delle due parti: la novità del Codice Rosso è che rende obbligatorio questo passaggio da parte del Giudice del procedimento penale al Giudice che segue il procedimento civile.
Certamente le novità introdotte dal Codice Rosso sono di grandissima importanza perchè rappresentano una vera e propria presa di coscienza da parte del Legislatore circa la gravità di comportamenti che si consumano (sempre più frequentemente) all’interno delle mura domestiche e che il più delle volte, statisticamente parlando, hanno come vittime donne e minori.
Tuttavia è ancora presto per poter dare un giudizio sulla validità ed efficacia della risposta che il Legislatore ha voluto dare a tali condotte introducendo il cd. Codice Rosso: è ancora presto, infatti, per poterne verificare gli effetti sul campo e per poterne valutare gli eventuali punti deboli, ma rappresenta senz’altro una novità importante di cui occorre tener conto visti i risvolti pratici in ambito non solo penalistico ma anche civilistico. Solo il tempo e la verifica “sul campo” consentiranno di poter dare un giudizio più approfondito sulla normativa introdotta dalla Legge n.69/2019.