Che succede se il genitore rifiuta di sottoporre il figlio ai vaccini?

Il Tribunale di Milano, con decreto 2 Settembre 2021, ha revocato la responsabilità genitoriale ad una mamma NO -VAX che si era rifiutata di prestare il proprio consenso alla somministrazione in favore della figlia di 11 anni dei vaccini obbligatori (quali anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzale tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, raccomandati anti-meningococcica, anti-meningococcica, anti-pneumococcica; anti-rotavirus) nella convinzione della dannosità degli stessi.

La madre, inoltre, contestava l’esistenza stessa del covid e, in ossequio a tale personale certezza, si rifiutava di sottoporre la figlia ai tamponi vietandole anche l’uso della mascherina.

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Le argomentazioni portate dalla madre evidenziavano il pregiudizio e la pressoché totale ignoranza dei dati scientifici sia in materia di vaccini obbligatori che in materia di vaccini facoltativi ma fortemente consigliati dalla Comunità scientifica. La madre sosteneva l’esistenza di un “complotto” a livello mondiale, con la complicità di tutti gli Istituti ed Enti nazionali e internazionali, atteso che – sempre a detta della madre – il covid “si poteva tranquillamente curare a casa”.

Il padre della minore si vedeva quindi costretto ad adire il Tribunale affinché prestasse il consenso in luogo di quello della madre e la bambina venisse così sottoposta a immunizzazione.

La questione è rilevante perché pone l’accento su un aspetto ampiamente dibattuto: l’obbligo vaccinale sui minori è in contrasto con il dettato costituzionale?

Il Tribunale di Milano, investito della vertenza, sanciva la conformità dell’obbligo vaccinale alla Carta Costituzionale posto che l’art. 32 della Costituzione tutela sì il diritto alla salute del singolo ma anche il diritto alla salute degli altri, della collettività di cui si fa necessariamente parte. Con riferimento poi alle vaccinazioni obbligatorie, il diritto al minore è anche quello di vedersi tutelato da scelte evidentemente dannose poste in essere dai propri genitori e contrarie al proprio interesse.

Proprio con riferimento ai vaccini obbligatori, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. a condizione che il trattamento sia destinato a migliorare e/o a preservare lo stato di salute della persona che vi si sottopone ovvero a tutelare la salute degli altri dovendosi considerare accettabili le conseguenze considerate normali; peraltro, la nostra legislazione prevede la corresponsione di un’equa indennità in caso di danni ulteriori oltre – ovviamente – alla tutela risarcitoria.

Parimenti, anche la Convenzione dei diritti dell’Uomo prevede che gli Statipossano imporre ai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie e possano anche fissare sanzioni nei confronti di chi viola quest’obbligo quale ad esempio il divieto di ingresso a scuola per i bambini non vaccinati.

Ma il Tribunale di Milano si spinge oltre, ritenendo estensibile tali principi anche al vaccino anticovid19, al momento non obbligatorio ma fortemente consigliato dalla comunità scientifica, con la conseguenza che la bambina – appurata l’assenza di cause di salute ostative – dovrà essere immunizzata.

Da qui la decisione del Tribunale di Milano di revocare la responsabilità genitoriale della madre in merito alle decisioni su vaccini obbligatori e raccomandati con conseguente autorizzazione al padre di immunizzare la figlia prescindendo dal parere della madre ritenuto aprioristicamente ascientifico.

Il padre veniva inoltre autorizzato a sottoporre la figlia al tampone anticovid ogni qualvolta si fosse reso necessario. La madre veniva ammonita inoltre dal tenere condotte ostruzioniste in merito all’uso della mascherina e condannata al risarcimento del danno.

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