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Cambiare religione senza addebito della separazione

Gli obblighi coniugali che gli sposi assumono col matrimonio non possono in alcun modo ledere i diritti fondamentali di ciascun coniuge, riconosciuti loro, in quanto individui. Tra questi diritti, rilevanti anche costituzionalmente, vi sono le libertà personali, e tra queste le più importanti di certo sono la libertà di manifestazione del proprio pensiero, la libertà di associarsi, la libertà religiosa. In particolare il diritto a professare liberamente la propria religione non può entrare in conflitto con la condizione di coniuge, pertanto anche in presenza di religione diversa del partner, l’altro dovrà rispettare le scelte di questi ed anzi favorire l’espressione di tale libertà, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 143 c.c., che impone ai coniugi l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale.

Tuttavia, specie nel contesto cosmopolita che ci troviamo attualmente a vivere, sempre più spesso emergono realtà all’interno di matrimoni misti, difficili da conciliare con la vita di coppia, in particolare nella sfera genitoriale.  Se in generale deve affermarsi che deve essere accettata e rispettata la volontà di un coniuge di professare in casa e far conoscere la propria fede religiosa ai figli, questi dal suo canto non potrà obbligarli al rispetto della propria religione fino ad imporne la pratica nei suoi vari aspetti.

Giova ricordare che la libertà di religione in uno stato laico quale quello italiano, è riconosciuto dalla Costituzione all’art. 19, per la qual cosa nessuno, neanche il proprio coniuge può in alcun modo limitare l’altro perché appartenente ad altro credo.

Ma vi è un limite a tale diritto?

La risposta in generale è NO, tuttavia in qualche caso, fermo restando la libertà di religione, dinanzi a certi comportamenti particolari imposti da dettami religiosi, può essere stabilito l’addebito della separazione.

Ciò si spiega considerando l’eventualità che il rispetto e la professione della religione spinga il coniuge a superare certi limiti posti a tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, nonché al rispetto degli obblighi coniugali.

In via generale si può affermare che la conversione religiosa di uno dei coniugi non può essere tout court considerata causa di addebito a meno che non incida sul normale svolgimento della vita coniugale rendendola intollerabile.

Sarà utile qualche esempio pratico.

Secondo le pronunce dei tribunali che si sono espressi su siffatta questione, sarà addebitabile la separazione del coniuge convertito che:

  1. Commetta violenza fisica e metta in atto mobbing psicologico al partner in quanto professante altra religione;
  2. Imponga al coniuge o ai figli modalità di comportamento come, a titolo di mero esempio, l’utilizzo del velo, che violino la libertà personale di espressione;
  3. Non rispetti le regole di vita coniugale per partecipare ad incontri religiosi sottraendosi o trascurando i propri doveri coniugali e/o genitoriali;
  4. Invada la casa coniugale con soggetti che condividono la sua stessa religione per finalità religiose ( pregare, organizzare eventi, compiere cerimonie) violando la privacy della famiglia; ecc…

Data la complessità delle situazioni, che si differenziano caso per caso, l’unica regola possibile ed applicabile per evitare una situazione di separazione con declaratoria di addebito, è che il coniuge che abbia cambiato religione non metta mai in secondo piano gli obblighi che ha assunto con il matrimonio, ma anzi cerchi, nel modo più rispettoso possibile delle altrui esigenze, di conciliare il suo nuovo credo con la normale prosecuzione della convivenza familiare.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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