Attitudine al lavoro del coniuge separato: come valutarla

attitudine al lavoro del coniuge separato

L’attitudine al lavoro del coniuge separato è certamente uno degli elementi di cui si dovrà tener conto per la determinazione dell’assegno di mantenimento o di quello divorzile. Dei criteri di determinazione ci siamo già occupati in questo precedente articolo.

Sul punto si è recentemente espressa anche la Cassazione.

Ordinanza della Cassazione n. 6433/2016

Con l’ordinanza n. 6433/2016  dello scorso 4 aprile della VI sez civile, la  Cassazione  ha ribadito la necessità di valutare l’attitudine al lavoro e, soprattutto,  la concreta ed effettiva possibilità di trovarne uno, nel contesto socio economico in cui è inserito il/la richiedente, che assicuri anche  il mantenimento dello status avuto in costanza di matrimonio. Nella pronuncia della Suprema Corte vi è l’intento di  contemperare   le richieste fatte da una parte  ( il marito)  di limitare l’assegno di mantenimento data la giovane età dell’ex coniuge nonché la propria attitudine al lavoro, e dall’altra (la moglie) di  vedersi riconosciuto un diritto al mantenimento data la difficoltà in concreto a riuscire ad impiegarsi. Nella pronuncia si pone l’accento sulle difficoltà reali, e non sulle possibilità astratte, di trovare ex novo un lavoro con una retribuzione tale da assicurare risorse economiche adeguate al mantenimento dello stesso tenore di vita sviluppato durante il matrimonio.

La suddetta pronuncia si inserisce in un ragionamento più ampio compiuto dai giudici: per rendere giusta la determinazione dell’importo dell’assegno bisognerà considerare, caso per caso,  l’effettiva situazione dal punto di vista economico e sociale.

Ciò significa che, per  valutare l’ attitudine al lavoro del coniuge separato più debole economicamente, devono essere considerati tutti quei fattori reali che condizionano nel concreto la sua possibilità di trovare lavoro,  come  età, titolo di studio, esperienza lavorativa, aspettativa di vita,ecc.

Né può essere sottovalutato il fatto che, ad esempio, durante il matrimonio fosse stata decisa di comune accordo una divisione di ruoli che vedeva un coniuge dedicato al lavoro e l’altro, solitamente la donna, dedita alla casa ed alla crescita dei figli. In tale situazione, infatti, la poca attitudine al lavoro della moglie dipende da una scelta consapevole di entrambi, ed il giudice, in sede di separazione, non potrà non tenerne conto nel decidere l’esistenza del diritto al mantenimento ed il suo giusto ammontare.

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