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Affido superesclusivo

Cosa fare quando l’affidamento condiviso diventa dannoso per il minore?

Esaminiamo un caso concreto.
In un caso di separazione giudiziale con un’ elevata conflittualità tra i coniugi, veniva comunque disposto l’affidamento condiviso del figlio minore.
Nel corso degli anni la tensione nel rapporto tra i genitori non diminuiva ed, anzi, la situazione diventava sempre più gravosa per la madre, costretta a subire il continuo ostruzionismo del padre per qualsivoglia decisione riguardante il bambino.
Era diventato un incubo anche solo riuscire ad avere una firma per il rilascio della carta d’identità, necessaria al minore per poter andare in gita scolastica. Qualsiasi richiesta doveva essere “supplicata” ed in ogni caso non era scontato che il padre, dopo mesi di trattative e di continui rinvii, avrebbe poi acconsentito. Spesso semplicemente “spariva” o adduceva scuse pretestuose che gli tornavano utili per non condividere una spesa straordinaria, cui faceva sempre fronte la madre da sola. La situazione si è protratta finchè il bambino in questione non ha avuto la necessità di intraprendere un percorso di psicoterapia, per il quale era necessario il consenso di entrambi i genitori.
 A quel punto, la madre esasperata e preoccupata per la salute del figlio, che risentiva di quella continua tensione e cominciava a non voler più avere contatti con il padre, presentava ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore, chiedendo che le venisse riconosciuto, quantomeno per le decisioni afferenti la salute del bambino e le questioni ammnistrativo burocratiche,  l’affidamento superesclusivo.

Cos’è l’affidamento Supereslusivo?

Quando marito e moglie si separano, la regola generale è che i figli vengano affidati in modo condiviso ad entrambi.

I genitori, in sintesi, hanno gli stessi diritti e doveri, le stesse responsabilità sui figli.

Ma vi sono alcuni casi in cui si può derogare alla regola generale, affidando i figli in modo esclusivo o superesclusivo ad un solo genitore.

L’obiettivo che viene perseguito è quello di tutelare il minore rispetto al genitore che ha posto in essere condotte non adeguate.

In realtà delle vere e proprie limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si hanno unicamente con l’affidamento superesclusivo, che consente al genitore, al quale è stato riconosciuto, di adottare, senza consultarsi con l’altro, le decisioni inerenti la salute, l’istruzione, l’educazione del figlio.

La limitazione delle facoltà genitoriali è prevista solo in casi specifici e ha come funzione, non quella di punire il genitore, ma piuttosto quella di tutelare il bambino, qualora i suoi interessi vengano inibiti a causa del grave disinteresse del genitore non collocatario (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 Buffone).

In sostanza la responsabilità genitoriale rimane in capo ad entrambi i genitori, anche se di fatto solo uno dei due la esercita, mentre l’altro continua ad avere funzioni di controllo.

Alle volte è dunque preferibile derogare alla bigenitorialità ed assicurare che vi sia un solo centro decisionale, tempestivo e funzionale, nel preminente interesse del minore.

Quando può essere chiesto l’affidamento superesclusivo?

Tale restrizione può essere chiesta solo qualora il minore venga danneggiato dal comportamento di un genitore, o non voglia avere rapporti con lo stesso.

Come si diceva l’affidamento superesclusivo, disciplinato dall’ art. 337 quater comma III cc, consente al genitore di decidere “da solo” le questioni più importanti per il figlio, quali la salute, l’educazione, e l’istruzione.

In concreto lo si può richiedere quando il genitore non collocatario si mostra non interessato alla gestione del figlio.

In caso, dunque, di mancato versamento del mantenimento, o di continuo ostruzionismo riguardo alle spese straordinarie, o del mancato esercizio del diritto di visita per periodi prolungati, oppure ancora, quando il genitore neghi qualsiasi forma di comunicazione, rendendosi irreperibile. Infine, quando il minore non vuole avere contatti col genitore in questione.

Come posso fare a richiederlo?

È necessario rivolgersi ad un legale, esperto di diritto di famiglia, che presenterà un ricorso per chiedere la modifica delle condizioni di affidamento del minore, o della separazione / divorzio.

In corso di causa dovranno essere dimostrate le accuse formulate nei confronti del genitore “negligente” e, può essere disposta una consulenza psicologica al fine di verificare il tipo di rapporto che il genitore ha con il figlio.

È opportuno evidenziare che per il sano sviluppo psico emotivo e affettivo- relazionale, i minori devono mantenere un rapporto personale con entrambi i genitori anche dopo la separazione, pertanto tale istituto può trovare applicazione solo nei casi gravi che abbiamo indicato.

Avv. Rossana Tavani
Avv. Rossana Tavani

L'Avv. Rossana Tavani dirige la sede di Bologna di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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