Una delle questioni più scottanti in sede di separazione/divorzio è l’assegnazione della casa
coniugale.
Il principio cardine seguito dal Giudice è la presenza di figli minori / maggiorenni non autosufficienti/portatori di handicap: in presenza di queste circostanze la casa coniugale verrà “assegnata” al genitore cd. COLLOCATARIO della prole a prescindere dalla proprietà dell’immobile.
In buona sostanza al genitore collocatario dei figli verrà di diritto assegnata la casa coniugale anche se questa è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
Stesso discorso vale nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà tra i coniugi.
Di seguito ci occuperemo di due fattori spesso motivo di conflitto:
- Il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dell’immobile assegnato
- L’ammontare del contributo al mantenimento dei figli in presenza di pagamento del mutuo da parte del genitore obbligato al versamento del mantenimento
A chi spetta pagare le spese di casa
in linea generale le spese ordinarie (tra cui rientrano le spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile, le utenze e le spese condominiali ordinarie) spettano all’assegnatario.
Le spese straordinarie relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile – comprese quelle condominiali straordinarie – spettano invece al proprietario.
Va da sé che se gli ex coniugi sono comproprietari al 50% dell’immobile anche le relative spese straordinarie – condominiali e non -verranno ripartite tra di loro in egual misura.
Sotto tale profilo è utile rammentare però che in ogni caso l’Amministratore del Condominio potrà – in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dell’assegnatario – agire solo nei confronti del proprietario, non avendo egli azione diretta nei confronti dell’assegnatario dell’immobile.
In questo caso il proprietario che effettuerà il pagamento potrà poi a sua volta recuperare gli importi dall’ex coniuge assegnatario.
Anche le tasse e le imposte relative all’immobile spetteranno all’assegnatario, in qualità di soggetto che gode materialmente del bene e che quindi è il soggetto passivo dell’imposta.
Il mutuo incide sul mantenimento?
La risposta è tendenzialmente affermativa.
La Giurisprudenza ha chiarito che il pagamento del mutuo per la casa coniugale incide sulla capacità economica del genitore obbligato al mantenimento il quale può chiedere che l’importo dell’assegno di mantenimento tenga conto dell’impegno economico derivante dal mutuo.
Recentemente la I Sezione Civile della Corte di Cassazione – con ordinanza n.25558 del 18.09.2025 – è intervenuta sul punto fornendo ulteriori specifiche e più precisamente ha distinto due ipotesi:
- nel caso in cui l’immobile coniugale sia di proprietà esclusiva del coniuge obbligato, il pagamento del mutuo costituisce semplicemente un adempimento correlato alla sua sfera patrimoniale e non integra quindi una forma di mantenimento.
- Diversa è l’ipotesi, secondo la Cassazione, in cui l’immobile sia in comproprietà tra i coniugi ed il relativo mutuo sia condiviso: in questo caso il pagamento integrale delle rate del mutuo da parte del genitore obbligato può generare uno sgravio in suo favore e incidere conseguentemente sulla misura dell’assegno
Giova ricordare che comunque l’importo dell’assegno di mantenimento tiene conto anche di altri fattori, oltre all’eventuale pagamento del mutuo, che vanno presi in considerazione caso per caso