Assegnazione della casa coniugale

Una delle questioni più scottanti in sede di separazione/divorzio è l’assegnazione della casa
coniugale.
Il principio cardine seguito dal Giudice è la presenza di figli minori / maggiorenni non autosufficienti/
portatori di handicap: in presenza di queste circostanze la casa coniugale verrà “assegnata” al
genitore cd. COLLOCATARIO della prole a prescindere dalla proprietà dell’immobile.
In buona sostanza al genitore collocatario dei figli verrà di diritto assegnata la casa coniugale anche
se questa è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
Stesso discorso vale nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà tra i coniugi.
Di seguito ci occuperemo di due fattori spesso motivo di conflitto:

  • Il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dell’immobile assegnato
  • L’ammontare del contributo al mantenimento dei figli in presenza di pagamento del mutuo da
    parte del genitore obbligato al versamento del mantenimento

A chi spetta pagare le spese di casa

in linea generale le spese ordinarie (tra cui rientrano le spese per l’ordinaria manutenzione
dell’immobile, le utenze e le spese condominiali ordinarie) spettano all’assegnatario.
Le spese straordinarie relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile – comprese
quelle condominiali straordinarie – spettano invece al proprietario.
Va da sé che se gli ex coniugi sono comproprietari al 50% dell’immobile anche le relative
spese straordinarie – condominiali e non -verranno ripartite tra di loro in egual misura.
Sotto tale profilo è utile rammentare però che in ogni caso l’Amministratore del Condominio
potrà – in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dell’assegnatario –
agire solo nei confronti del proprietario, non avendo egli azione diretta nei confronti
dell’assegnatario dell’immobile.
In questo caso il proprietario che effettuerà il pagamento potrà poi a sua volta recuperare gli
importi dall’ex coniuge assegnatario.
Anche le tasse e le imposte relative all’immobile spetteranno all’assegnatario, in qualità di
soggetto che gode materialmente del bene e che quindi è il soggetto passivo dell’imposta.

Il mutuo incide sul mantenimento?

La risposta è tendenzialmente affermativa.
La Giurisprudenza ha chiarito che il pagamento del mutuo per la casa coniugale incide sulla
capacità economica del genitore obbligato al mantenimento il quale può chiedere che
l’importo dell’assegno di mantenimento tenga conto dell’impegno economico derivante dal
mutuo.
Recentemente la I Sezione Civile della Corte di Cassazione – con ordinanza n.25558 del
18.09.2025 – è intervenuta sul punto fornendo ulteriori specifiche e più precisamente ha
distinto due ipotesi:

  1. nel caso in cui l’immobile coniugale sia di proprietà esclusiva del coniuge obbligato, il
    pagamento del mutuo costituisce semplicemente un adempimento correlato alla sua sfera
    patrimoniale e non integra quindi una forma di mantenimento.
  2. Diversa è l’ipotesi, secondo la Cassazione, in cui l’immobile sia in comproprietà tra i
    coniugi ed il relativo mutuo sia condiviso: in questo caso il pagamento integrale delle rate
    del mutuo da parte del genitore obbligato può generare uno sgravio in suo favore e incidere
    conseguentemente sulla misura dell’assegno

Giova ricordare che comunque l’importo dell’assegno di mantenimento tiene conto anche di
altri fattori, oltre all’eventuale pagamento del mutuo, che vanno presi in considerazione caso
per caso

Ti potrebbe interessare
Il nostro test di valutazione

Ogni contesto familiare è infinitamente differente da tutti gli altri e, per poter valutare il tuo, ci occorre saperne di più, per fornirti un primo orientamento che ti aiuti a non commettere errori, in una delle fasi più delicate delle tua vita.

Rispondendo a poche domande, in non più di 5 minuti, avrai le idee più chiare sulla strada da seguire.

Chi siamo

Separati.org è un progetto informativo e di utilità sociale nato con l’obiettivo di offrire orientamento e consapevolezza alle persone che stanno affrontando una separazione o un divorzio, spesso in un momento di particolare fragilità personale ed economica.

L’iniziativa ha finalità esclusivamente informative e si fonda sull’idea che comprendere i propri diritti e doveri sia il primo strumento di tutela, soprattutto per chi non dispone delle risorse necessarie per accedere immediatamente a un’assistenza professionale.

Separati.org non svolge attività commerciale: i contenuti pubblicati hanno lo scopo di favorire scelte più consapevoli, prevenire conflitti inutili e ridurre il rischio di decisioni affrettate che possono avere conseguenze durature nel tempo.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *