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Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente

Il tema in oggetto è senz’altro uno dei più dibattuti in giurisprudenza nonchè uno dei temi maggiormente soggetti alle dinamiche sociali in continua evoluzione.
Ci siamo occupati già in passato di questo argomento ma è utile tornare sul punto proprio alla luce delle pronunce giurisprudenziali che si susseguono nel tempo.

I requisiti secondo la Cassazione

Di recente con l’ordinanza 24391/2024 del 18.09.2024 la 1^ Sezione Civile della Corte di Cassazione è
intervenuta nuovamente apportando ulteriori criteri interpretativi al concetto di “autosufficienza
economica” del figlio maggiorenne in ragione della quale si può – come noto – richiedere la revoca del
mantenimento.
L’aspetto più innovativo dell’ordinanza è la circostanza che la valutazione del concetto di autossuficienza economica non può essere meramente collegata alla possibilità di ottenere un’occupazione, ma deve essere considerata alla luce di due ulteriori requiisiti:

  1. Le condizioni del mercato del lavoro: non basta che il figlio abbia raggiunto una adeguata formazione potenzialmente idonea ad inserirsi nel mondo del lavoro, ma è necessario
    verificare che vi siano concrete possibilità di inserimento. Dunque se il figlio ha maturato una adeguata formazione, ma non riesce a reperire un’occupazione lavorativa per ragioni estranee alla sua volonà, potrebbe continuare ad avere diritto al mantenimento.
  2. Le prospettive future del figlio: non basta un’occupazione qualsiasi per interrompere il
    diritto al mantenimento. In buona sostanza l’autosufficienza economica deve essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, che deve consentire al figlio di mantenere lo stesso tenore di vita goduto fino a quel momento.
    Pertanto, se il lavoro svolto dal figlio è precario o insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso o comunque almeno pari a quello goduto in precedenza, l’obbligo di mantenimento potrebbe dunque perdurare.

Indipendenza economica con reddito stabile e adeguato

L’ordinanza in commento si pone comunque sostanzialmente in linea con le decisioni precedenti, ma le
arricchisce con sfumature interpretative più complesse: ricordiamo precedenti pronunce dello stesso
tenore (Cass. Civ. n. 17183/2020 e ancora prima la n. 12952/2016), in cui si è sempre ribadito che
l’obbligo di mantenimento dei genitori può cessare solo quando il figlio abbia raggiunto un livello di
indipendenza economica “stabile e adeguato” che gli consenta di provvedere a sé stesso in maniera
autonoma e con continuità.

La discrezionalità del giudice

Dal punto di vista pratico l’ordinanza n . 24391/2024 avrà sicuramente impatto nella prassi giudiziale
poichè renderà più complessa ( e forse più lunga ) la valutazione che dovrà essere operata in giudizio
per valutare la effettiva autosufficienza economica del figlio maggiorenne dovendosi tener conto di
numerose variabili che lasciano, sotto altro profilo, un ampio margine di discrezionaità al Giudice.
Il bilanciamento tra le esigenze dei figli e quelle dei genitori appare dunque sempre più complesso, alla
luce delle dinamiche del mercato del lavoro sempre più variabili, richiedendo valutazioni giudiziali
personalizzate e approfondite

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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