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Da che età il bambino può dormire con il papà?

Uno degli aspetti cruciali in una separazione è quello relativo ai pernottamenti dei figli minori in tenera età presso il genitore non collocatario (solitamente il papà) .

Partendo dal fatto che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possono prevedere i pernotti, la materia è lasciata alla prassi costante formatasi sulla base della giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, che nel corso del tempo ha registrato ampie aperture.

L’evoluzione Della Giurisprudenza

Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è l’art. 337 ter che sancisce il principio in base al quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”: questo principio è posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori, e non va mai dimenticato in sede di negoziazione tra i genitori.

Il superiore interesse del minore è, dunque, posto alla base di ogni decisione relativa all’affidamento e al collocamento dei figli minori in caso di separazione tra i genitori.

È appena il caso di ricordare che tale principio è confermato anche a livello internazionale dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.

Venendo all’evoluzione della giurisprudenza sul tema, va segnalato che già nel 2011 il Tribunale di Roma pronunciò un’ importante sentenza con cui veniva riconosciuto l’inserimento dei pernotti a partire dal 3° anno di età, intensificando via via la frequentazione fino a raggiungere una effettiva bigenitorialità.

Nel tempo poi la stessa giurisprudenza ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.

Ecco dunque che successivamente – partendo da tale assunto – anche il Tribunale di Milano nel 2015 apriva la strada ai pernotti ancora prima dei 3 anni, disponendo che la figlia di 2 anni potesse permanere e pernottare presso il padre sia durante la settimana (con un pernotto) sia durante i weekend alternati e di conseguenza durante le vacanze estive.

A seguire anche la Corte d’Appello di Catania, adeguandosi a tale pronuncia, nell’ambito di un giudizio relativo ad una minore di 2 anni, disponeva che: “la madre deve dimostrare che trascorrere una notte presso l’abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l’inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo” riconoscendo dunque il diritto del padre a far pernottare il figlio presso di sé”.

Ancora successivamente nel 2016 il Tribunale di Roma, con una storica sentenza, riconosceva ad un padre la possibilità di far pernottare presso di lui il figlio di soli 16 mesi.

L’ordinanza della Cassazione n. 16125/2020

In tempi più recenti la stessa Corte di Cassazione (con ordinanza n.16125/2020) riconosceva il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni.

Dalle motivazioni contenute nell’ordinanza emerge l’importante principio-guida secondo cui ” la sola tenera età del figlio non giustifica l’esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”.

Viene così ribadito il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio.

La Suprema Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, quindi riconosce al padre il diritto di passare almeno una notte a settimana con il figlioletto di due anni, non essendo stato provato che il bambino ne avrebbe patito un qualche pregiudizio.

Sostiene infatti la Suprema Corte che in via principale deve essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole.”) a tutela del minore. Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell’interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.

Nel caso deciso dalla Cassazione ha pesato proprio il fatto che la madre – che si opponeva al pernottamento del figlio presso il padre – non aveva indicato quale fosse nello specifico il pregiudizio che il minore avrebbe subito, essendosi limitata a osservare che la «tenera età» ne sconsigliava l’allontanamento dalla madre. 

In conclusione quindi possiamo affermare che non esiste un limite di età a partire dal quale il figlio minore può dormire con il papà ma esiste il principio – ormai consolidato- secondo cui ciò che va tutelato è l’interesse superiore del minore e, laddove non vi sia un pregiudizio o non vi siano condizioni ostative al pernotto presso il padre (da valutarsi naturalmente caso per caso), il pernotto va riconosciuto anche in tenera età, sempre nel rispetto delle concrete esigenze del minore e delle possibilità di realizzare una effettiva bigenitorialità.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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3 commenti

  1. Buongiorno.non sono sposato ma convivevo con mia compagna e abbiamo una bimba di 7 anni a gennaio.abbiamo discusso una mattina e mi ha cacciato da casa altrimenti chiamava i carabinieri e per non creare situazioni me ne sono andato.io sto momentaneamente da mia madre.non abbiamo fatto ancora nessun tramite via avvocati..vorrei sapere se la bambina può rimanere la notte con me…la bimba vuole !la madre no.

    • Io e il padre di mia figlia c siam lasciati ancor prima d sapere della gravidanza. Io ho sempre sostenuto che dovesse fare la sua parte ma va e viene x lavoro e non da una costanza alla piccola. X quanto riguarda il prenotto lei stenta ad addormentarsi pure cn la nonna che vede ogni giorno. Non sono d accordo che è a favore della bigenitorialita. Mia figlia non è un esperimento. Ci sono delle routine ed abitudini. Soprattutto nei più piccoli, nessuno toglie che bisogna favorire il legame col padre ma la notte la bimba deve dormire serena e non sballottata qui e la.

      • La questione è che è il padre ha diritto a fare da genitore tanto quanto la madre e se la piccola ha delle routine è giusto che in queste routine venga coinvolto pure il padre.
        Finché il padre non è un pregiudicato ha più diritto di mettere lui a dormire la figlia piuttosto che la nonna.
        Non si parla di esperimenti ma di diritto alla bigenitorialità.
        Così facendo crea dei traumi alla piccola perché prima o poi toccherà pernottare dal padre, se già grande gli si andrà a creare un trauma più importante.

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