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La CTU nei giudizi di separazione

La separazione tra due persone è considerata uno degli eventi di vita più stressanti per tutti i membri di una famiglia ed è metaforicamente paragonata, da molti psicologi, ad un lutto.

Come è noto la separazione nel nostro ordinamento può essere “consensuale” (quando i coniugi riescono a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione) oppure “giudiziale” quando permangono contrasti insanabili.

È chiaro che la prima è decisamente preferibile, ma spesso i dissidi tra i coniugi sono talmente forti e insanabili che diviene impossibile raggiungere un punto di incontro.

Ecco quindi che necessariamente occorre procedere con una separazione di tipo giudiziale.

Le questioni maggiormente dibattute riguardano i figli minori i quali sono quelli che subiscono, nella maggior parte dei casi, l’impatto più forte della separazione, che rappresenta per essi molto spesso un vero e proprio trauma.

Per tale ragione occorre evidenziare che il principio prevalente in ogni giudizio di separazione è quello della tutela del benessere psico-fisico dei minori.

Quando ci troviamo di fronte ad una situazione di forte conflittualità tra i coniugi (che tendono a screditarsi e/o incolparsi a vicenda ponendo i figli al centro delle liti) i Giudici generalmente procedono alla nomina di un CTU, ovvero di un consulente tecnico d’ufficio. La nomina del CTU può avvenire di ufficio o su richiesta di una delle parti, ed il CTU avrà in entrambi i casi il compito di valutare LE COMPETENZE GENITORIALI DELLA COPPIA E VALUTARE QUALE SIA LA FORMA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI PER ESSI PIÙ ADATTA E IDONEA.

L’esperto designato dal giudice dovrà quindi essere uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psichiatra, un neuropsichiatria o un medico legale: ciò che rileva è che abbia una competenza specifica in ordine alla  conoscenza sull’età evolutiva affinché possa concretamente valutare quale sia la soluzione più adatta ad un bambino che vive all’interno di una famiglia in fase di disgregazione.

Naturalmente alla nomina di un consulente tecnico fa da contraltare la facoltà concessa alle parti di nominare un CTP (ovvero un consulente tecnico di parte) che avrà il compito affiancare il CTU, valutarne e verificarne l’operato, fornire un valido supporto, formulare proposte e relazionare infine sulle operazioni peritali. Nei casi di maggior delicatezza riteniamo sempre consigliabile nominare un consulente di propria fiducia e non affidarsi al solo CTU

Come si svolge la ctu

La CTU prevede un calendario di incontri che saranno sia individuali che congiunti rispettivamente con i genitori e con i minori stessi. Agli incontri potranno partecipare i CTP che aiuteranno il CTU formulando osservazioni e/o richieste per conto della parte assistita.

Il CTU utilizzerà poi una serie di strumenti e di tecniche per la valutazione della personalità delle parti coinvolte (come ad esempio test psicodiagnostici) e delle modalità con cui ciascun coniuge si relaziona all’altro e ai figli, e per verificare inoltre l’eventuale presenza di disfunzionalità personali e relazionali di ciascuna parte.

Si comprende dunque l’enorme importanza della figura del CTU (nonché del CTP) nell’ambito di una separazione giudiziale con alti livelli di conflittualità e se ne comprende di conseguenza il ruolo fondamentale nella soluzione dei contrasti spesso impossibili da sanare senza l’ausilio di figure professionali competenti.

Il CTU ha il compito, infatti, di valutare non solo la presenza di eventuali aspetti psicopatologici nel funzionamento interpersonale e relazionale dei genitori, le loro competenze genitoriali, le incidenze sullo sviluppo psicologico ed affettivo dei figli ed il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche di indicare al Giudice le misure necessarie di intervento e le soluzioni da adottare al caso concreto nell’interesse della prole.

La valutazione del CTU potrà, a seconda dei casi, essere estesa anche a tutte le figure di riferimento più significative e non limitarsi al solo nucleo familiare coinvolto.

Il CTU (con l’intervento ovviamente del CTP, quando nominato) avrà quindi il compito – all’esito delle operazioni peritali – di individuare e proporre al Giudice le soluzioni ritenute più idonee alla risoluzione del conflitto e le modalità di gestione, affidamento e collocamento della prole.

L’elaborato finale

Al termine delle operazioni il CTU dovrà depositare una relazione che servirà al Giudice per meglio orientarsi nella decisione da assumere.

Le valutazioni del CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un’esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato

In conclusione lo strumento della CTU nelle cause di separazione con alto tasso di conflittualità appare di grande utilità in quanto consente o comunque dovrebbe consentire di individuare, al termine del percorso, la soluzione migliore per sanare la conflittualità tra le parti nel superiore interesse del benessere della prole.

È chiaro però che se il ruolo del CTU è fondamentale è altrettanto fondamentale il ruolo delle parti, la loro collaborazione, la fattiva partecipazione al percorso e la piena comprensione che la conflittualità interpersonale è gravemente lesiva per il benessere psicofisico dei figli minori.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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3 commenti

  1. La ringrazio per l’interessante articolo. Potrebbe confermarmi che in caso di separazione giudiziale non è obbligatorio nominare il proprio consulente tecnico di parte ctp. Il giudice può nominare un ctu, una parte il proprio ctp e l’altra parte no. Intendo bene? Grazie!

  2. salve le mie due figlie di 8 e 11 anni, sono state sentite in modalità protetta con video registrazione, ed hanno espresso il sogno e desiderio di stare con il padre, e di far tornare il padre nella casa coniugale,, la grande ha anche detto di temere la madre.
    in questi casi, la ctu convincerà il giudice ad affidare figli al padre e far fare alla madre un percorso di terapia per aiutarla??

  3. Subentro come legale in un giudizio di separazione cui sarà trattata udienza ex art.184 c.p.c..La casa coniugale è stata affidata a moglie e figlie maggiorenni.Pero la signora intanto ha ricevuto una casa in eredità per la quale ha prodotto perizia che ne dichiara l’inagibilita.Con la mia costituzione di nuovo avvocato posso chiedere la nomina di ctu che accerti invece,l’agibilità della casa di proprietà della moglie in modo che il marito possa disporre di casa sua,anche vedendola?

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