Sintesi dei contenuti
Nel caso in cui un genitore sia assente, violento o abbia un comportamento che possa pregiudicare la sana crescita del bambino, cosa può fare l’altro genitore o i familiari?
Il rimedio, in una situazione di questo tipo, è rappresentato dall’art.330 c.c. – Decadenza dalla Responsabilità Genitoriale – il quale testualmente recita:
“Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Trattandosi di una soluzione estrema è evidente che una simile pronuncia potrà ottenersi solamente in presenza di fatti gravi e oggettivi.
Profili pratici e casistica
La decadenza dalla responsabilità genitoriale (precedentemente definita potestà genitoriale) comporta infatti la perdita – in capo al genitore decaduto – del potere decisionale sui figli minori in ordine alla loro cura ed educazione (che diversamente spetta ad entrambi i genitori) ovvero la perdita del potere decisionale nei loro confronti, nonché il potere di rappresentarli in giudizio e di amministrare i loro beni.
Va precisato preliminarmente che tale rimedio non ha una funzione sanzionatoria (salvo i casi in cui il comportamento del genitore non assuma rilevanza penale e quindi non costituisca reato) quanto preventiva, dal momento che esso tende a tutelare il minore dal protrarsi di condotte che possano danneggiarlo nella sua crescita psicofisica.
Casi di decadenza
L’esempio più eclatante è il caso del genitore che si disinteressi completamente del figlio ovvero non adempia ai suoi doveri di genitore.
Il Giudice può pronunciare quindi la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore:
- Non provveda al mantenimento o all’istruzione o all’ educazione dei figli;
- Violi gli obblighi di assistenza familiare (abbandonando la casa familiare o non procurando i mezzi di sussistenza alla famiglia o dilapidando i beni del minore);
- Si disinteressi del bambino, anche dal punto di vista affettivo;
- Abusi dei propri poteri di genitore (ad esempio maltrattando il bambino o l’altro genitore, come nel classico caso di violenza assistita di cui già si è parlato in precedenza) ovvero abusi dei mezzi di correzione usando violenza fisica o psicologica sul minore;
- Assuma comportamenti dannosi e pregiudizievoli per la sana crescita del bambino (come nel caso di un genitore tossicodipendente).
Per completezza va evidenziato che anche la reciproca conflittualità tra i due genitori a seguito della cessazione della convivenza, con conseguente impossibilità di gestire armoniosamente l’educazione e la crescita serena dei figli, può condurre ad una pronuncia di ufficio della decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, se sussiste grave pregiudizio per il minore: in tal caso il Tribunale provvede alla nomina di un tutore.
Come procedere
Il genitore o i parenti che intendono procedere in tale senso dovranno presentare un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore finalizzato ad ottenere il provvedimento di decadenza dell’altro genitore.
Se, tuttavia, è in corso un procedimento di separazione o divorzio dei genitori, il ricorso per ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale, va presentato dinanzi al Tribunale ordinario.
Una volta pronunciata la decadenza, il genitore decaduto perde il potere decisionale sui figli (che resta in capo all’altro genitore) ma non perde il dovere di mantenimento dei figli.
Naturalmente il genitore decaduto non perde nemmeno la sua qualità di padre o madre e pertanto non perde il suo diritto di frequentazione dei figli né il diritto di visita che potrà essere contemplato eventualmente in modalità protetta.
Tuttavia, nei casi più gravi, il Giudice può vietare la frequentazione e disporre l’allontanamento del minore (o del genitore).
Nel procedimento in esame il minore ha diritto di essere ascoltato purché abbia compiuto gli anni 12 o, nel caso abbia un’età inferiore, sia comunque capace di discernimento.
I provvedimenti emessi dal Tribunale sono ovviamente modificabili e revocabili mediante reclamo laddove vengano meno i presupposti che ne avevano legittimato e giustificato l’emissione.
Un accenno infine merita poi l’art.333 c.c. che prevede l’ipotesi in cui la condotta del genitore non sia tale da determinare una pronuncia di decadenza ma sia comunque pregiudizievole per i figli.
“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Spetterà quindi al Giudice investito della decisione valutare la soluzione più idonea alla tutela del minore.