Sintesi dei contenuti
In caso di separazione tra i genitori, il tema dell’affido e del collocamento dei figli minori è uno dei temi più delicati.
Se, infatti, l’affido è condiviso (salvo casi eccezionali), il collocamento dei figli viene disposto presso uno dei genitori (genitore collocatario) stabilendo contestualmente le modalità di visita con l’altro genitore (genitore non collocatario).
La sentenza del Tribunale di Campobasso
Una interessante recente sentenza del Tribunale di Campobasso (la n. 93 del 20 agosto 2020) ha disposto il collocamento presso la residenza paterna dopo che il minore aveva espresso durante il giudizio la sua preferenza di vivere con il papà.
La decisione è stata adottata nel corso di una causa di modifica delle condizioni di divorzio dei genitori.
La sentenza, invero, non appare un caso “isolato” in quanto la giurisprudenza ha più volte riconosciuto l’opportunità di “ascoltare” la voce del minore nei giudizi che lo riguardino, in presenza di taluni requisiti.
Nel corso del tempo, infatti, il tema della possibilità di dare ascolto alle volontà e alle preferenze dei figli minori nei procedimenti relativi al loro collocamento è stato più volte affrontato.
La scelta sulla collocazione prevalente
Fermo restando, infatti, il principio inviolabile della bigenitorialità e dell’affido condiviso occorre in concreto valutare le condizioni più adatte e consone alla crescita dei minori sotto il profilo del collocamento prevalente e quindi, se finora il collocamento è stato nella maggior parte dei casi disposto sempre a favore della madre, recentemente si è fatta strada la possibilità che sia il minore ad esprimere il desiderio di vivere presso l’abitazione di uno o dell’altro genitore.
Cosa accade, quindi, se il figlio fa esplicita richiesta di vivere con il papà?
La stessa Corte di Cassazione (sent. n. 10776/2019) ha affermato che l’audizione dei minori, già prevista d’altro canto dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nei giudizi che li riguardino e, in particolare, e soprattutto nei giudizi relativi al loro collocamento prevalente.
Requisiti per l’audizione del minore
Come sopra s’è detto l’ascolto del minore può avvenire in presenza di alcuni requisiti e più precisamente il minore deve avere compiuto almeno 12 anni o, se di età inferiore, deve possedere capacità di discernimento e valutazione.
In tali casi, dunque, sarà possibile procedere all’ascolto del minore nell’ambito del procedimento che lo riguarda, affinché egli esprima le proprie preferenze ed opinioni.
Possiamo, quindi, affermare che oggi l’ascolto del minore di almeno 12 anni (o anche di età inferiore ma capace di discernimento) viene considerato una tra le più importanti modalità attraverso cui il minore può esprimere il proprio desiderio e la propria volontà in ordine al suo collocamento.
Tale modalità rappresenta un chiaro riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad essere tenuto in considerazione nei giudizi che lo riguardano e rappresenta, inoltre, uno strumento fondamentale per il Giudice stesso che è tenuto ad assumere la decisione a tutela dell’interesse preminente del minore stesso.
La scelta del Giudice
Naturalmente la possibilità di procedere all’audizione del minore, nonché le modalità di ascolto, vengono attentamente vagliate dal Giudice il quale ammetterà l’audizione laddove non la ritenga in contrasto con l’interesse del minore o non la ritenga manifestamente superflua (sul punto Cass. n. 6129/2015; Cass. n. 19327/ 2015; Cass. S.U. n. 22238/ 2009).
Va da sè che il Giudice non è tenuto a recepire nei suoi provvedimenti le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto del minore o le conclusioni dell’indagine peritale all’interno della quale il minore è stato ascoltato, ma laddove il Giudice ritenga di doverle disattendere dovrà adeguatamente motivarne le ragioni (in tal senso l’ ordinanza della Suprema Corte n. 12957/2018).
In conclusione possiamo affermare, quindi, che l’ascolto del minore (in presenza dei requisiti di legge e nel rispetto delle necessarie tutele) può rappresentare un elemento importante di valutazione per il Giudice in tutti quei procedimenti di affido e collocamento dei figli minori le cui esigenze spesso non vengono adeguatamente poste in luce. Naturalmente occorre verificare e valutare attentamente caso per caso l’opportunità di richiedere o meno al Giudice questo tipo di indagine, vagliando con accuratezza le varie circostanze insieme al proprio legale di fiducia.