Il minore deve essere ascoltato?

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Una importante decisione della Corte di Cassazione ha ben precisato il punto di vista della giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze processuali della mancata audizione del minore, nei procedimenti di separazione. La sentenza in questione (Cass. Civ., sez. I, 15. Maggio 2013, n. 11687) è certamente la decisione più esauriente sul tema dell’audizione del minore, contenendo un vero decalogo sull’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari che li riguardano e, in particolare, in quelli relative al loro affidamento ai genitori -ivi comprese le procedure di revisione delle condizioni di affidamento- senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nelle specie assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il Giudice, ove non ritenga di procedere all’audizione, avvalersi di esperti investiti di specifica delega.

Il Giudice è tenuto a fornire adeguata giustificazione nelle ipotesi in cui ravvisi di escludere l’ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso.

La separazione comporta scelte che potranno condizionare il resto della tua vita

Assicurati di scegliere consapevolmente

Sull’audizione del minore infradodicenne la sentenza di Cass. Civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957 ha precisato che l’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, direttamente da parte del Giudice o, su mandato di questo, del consulente tecnico d’ufficio ovvero del personale dei Servizi Sociali, costituisce adempimento previsto a pena di nullità. Il Giudice può omettere l’espletamento se lo ritenga superfluo o in contrasto con l’interesse del minore medesimo con una motivazione tanto più stringente quanto più il minore si avvicina ai dodici anni di età, deve poi indicare perché l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali, o comunque da un esperto al di fuori del processo, sia idoneo a sostituire quello diretto. Infine, il Giudice può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto, ma alla stregua di una motivazione rigorosa e pertinente, che ne evidenzi la contrarietà all’interesse del minore.

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