Il nostro ordinamento tutela la famiglia sancendo i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli.
I genitori hanno dunque degli obblighi nei confronti dei figli che devono essere rispettati, onde evitare di incorrere in sanzioni civili e penali.
Tali inadempienze possono essere rilevate da terzi (insegnanti, pediatri ecc) o, come spesso accade, da uno dei due genitori. Le maggiori controversie sorgono ovviamente durante o dopo la separazione/ divorzio.
La conflittualità, infatti, quando è elevata, può indurre gli ex coniugi a porre in essere comportamenti lesivi degli stessi interessi dei figli, soprattutto se minori, basti pensare ai casi di alienazione parentale.
E in tali situazioni cosa si può fare?
Se uno dei genitori non ottempera ai propri obblighi, o pone in essere atti che possono recare pregiudizio al figlio, cosa può fare l’altro?
In particolare come posso tutelarmi se l’assegno di mantenimento mi viene pagato sempre in ritardo, o se ogni volta che mio figlio dovrebbe trascorrere dei giorni con me è “ammalato”, o se ancora non vengono rispettati gli orari in cui mio figlio mi deve essere consegnato dall’altro genitore?
Il legislatore per la soluzione di queste controversie mette a disposizione due tipi di procedimenti disciplinati dagli artt. 709 ter cpc e 614 bis cpc.
Il procedimento ex art. 709 ter cpc, consente, durante la pendenza del giudizio di separazione e divorzio, di chiedere al medesimo giudice un provvedimento che risolva una controversia che abbia ad oggetto le modalità di affidamento dei figli o l’esercizio della responsabilità genitoriale in generale. Può essere disposta, ad esempio, la sospensione degli incontri, nel caso in cui sia stato riscontrato che il genitore in questione ponga in essere delle condotte atte ad arrecare pregiudizio alla salute psico–fisica del figlio.
Il giudice in tali casi, dopo aver accertato la responsabilità del genitore inadempiente, potrà modificare i provvedimenti in vigore e adottare, altresì, delle misure coercitive, prevedendo tra queste il risarcimento dei danni da corrispondere al minore od al genitore leso.
Il giudice, ovviamente, ha la discrezionalità di individuare la misura sanzionatoria da applicare al caso concreto.
Ulteriore misura applicabile, sempre mentre sono in corso i giudizi di separazione e divorzio, per dirimere controversie che abbiano ad oggetto obblighi di fare specifici (ad esempio accompagnare i figli entro un certo orario) ma in via preventiva, è quella prevista dall’art. 614 bis c.p.c.
In questo caso il genitore obbligato ad eseguire una prestazione, viene condannato al pagamento di una somma di denaro predeterminata, per ogni violazione od inosservanza che commetterà, o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento (non può essere applicato per il pagamento di somme di denaro, in quanto in tali casi si può operare con l’esecuzione forzata).
In conclusione, vi sono degli strumenti che possono essere utilizzati per tutelare i nostri figli, affinché possano avere un rapporto sereno e protetto con entrambi i genitori, ma soprattutto affinché i provvedimenti giudiziari vengano rispettati in modo puntuale.