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Mancato mantenimento di minori perseguibile d’ufficio

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Può il padre separato omettere il versamento del mantenimento a favore dei figli, stabilito dal Tribunale in sede di separazione? La risposta è ovviamente negativa, tuttavia, in determinati casi tale comportamento potrà essere non solo considerato reato, ma addirittura reato perseguibile d’ufficio.

Preliminarmente, però, bisogna chiarire che il mancato pagamento di un assegno stabilito dal giudice, se può avere sempre rilevanza sotto il profilo civilistico, non potrà invece essere tout court oggetto di denuncia, ovvero non costituisce di per sé reato: la Legge infatti richiede, per il profilarsi del reato, che il mancato pagamento determini il venir meno dei mezzi di sussistenza del beneficiario.  Il mancato pagamento, cioè, per avere rilevanza penale, deve aver definito il presupposto tale da compromettere le primarie esigenze di vita di colui che ne aveva diritto.

In particolare, è l’art 570 del codice penale, rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare” a prevedere come reato “la condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge”, un reato questo considerato perseguibile a querela di parte prima della recente sentenza n. 14500/2018 emessa dalla VI sez della Corte di Cassazione. Se infatti prima della citata sentenza era pacifico considerare il comportamento di chi non versava il mantenimento a figli e moglie come reato, questo poteva però ritenersi non procedibile ove fosse intervenuta la remissione della querela da parte della moglie/madre.  La recente sentenza della Corte di Cassazione, invece, ha rinforzato la portata di tale obbligo al mantenimento, riconoscendo la procedibilità d’ufficio del reato ex art 570, comma II c.p..

La Suprema Corte ha cambiato l’orientamento della necessità della querela per la persecuzione del reato, o per meglio dire, ha dato rilevanza tale al comportamento illegittimo di chi è tenuto a mantenere i figli minori e non lo fa, che è giunta alla conclusione di considerare il reato comunque esistente e procedibile anche nell’ipotesi in cui, a seguito di una iniziale querela, vi sia stata poi successivamente la remissione della stessa.

Alla base di tale decisione vi è l’accoglimento della tesi secondo cui l’art. 570 III comma cp prevede la punibilità a querela di parte del comportamento di chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ad altro soggetto pur essendovi obbligato, tranne che nel caso in cui tale somministrazione abbia ad oggetto il mantenimento dei figli minori. In tal caso, dunque, la punibilità non dipenderà dall’esistenza o meno della querela ma ben potrà farsi valere d’ufficio.

La conseguenza diretta di tale pronuncia da parte degli Ermellini è che qualora un soggetto sia tenuto al mantenimento di figli e moglie e non vi adempia, e la moglie in un primo momento sporga querela per far valere il reato per poi procedere successivamente con una remissione, quest’ultima opererà solo per l’inadempimento tenuto nei confronti della moglie, non anche nei confronti dei minori. Con riguardo al mancato mantenimento dei figli il reato resta, con o senza rimessione della querela.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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