Di recente i Giudici della Cassazione hanno affrontato un argomento più volte al centro di attenzioni non solo di natura giuridica ma soprattutto di ordine sociologico. Quando lei è notevolmente più giovane di lui (vale, ovviamente, anche l”inverso), in caso di divorzio, al coniuge più giovane spetta il mantenimento a carico dell’altro, nonostante la differenza d’età con quest’ultimo? Ci si è chiesti, cioè, se sia giusto che un giovane possa “trarre guadagno” e godere del diritto garantito dalla Legge per colui che è più debole economicamente, nonostante abbia un’età tale da poter svolgere personalmente un’attività lavorativa, fugando così anche il dubbio che il matrimonio sia stato solo il frutto di una scelta voluta (da una parte) per motivi di interesse.
Ecco che la Corte, chiamata ad esprimersi sul caso specifico dove lei, notevolmente più giovane di lui, pensionato, chiedeva l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, ha così sentenziato (ord. 5593/2018): nessun obbligo al mantenimento può stabilirsi in capo al pensionato a seguito di divorzio, tenuto conto che la richiesta, seppur esigua proposta, di 300 euro mensili per il mantenimento, non trovava fondamento in una situazione di diversità reddituale propria della donna. In particolare l’ex moglie non è stata ritenuta più disagiata del pensionato, considerato che la stessa poteva usufruire di una casa di sua proprietà mentre il pensionato viveva in un appartamento in affitto e che quest’ultimo fosse gravato anche da debiti che andavano ad incidere sulla propria condizione economica, mentre la giovane moglie era nella condizione di gestire una propria lavanderia.
Pur se le motivazioni a sostegno dell’ordinanza de quo richiamano il venir meno del criterio del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio come parametro per il diritto al mantenimento a seguito di divorzio, in questo caso pare che la Corte di Cassazione (che ha confermato quanto già stabilito anche nel corso del giudizio di appello) abbia voluto far valere il principio per il quale anche la differenza di età possa incidere negativamente sul diritto al mantenimento del coniuge più giovane, scoraggiando in tal modo le unioni strategiche ed i cosiddetti “matrimoni di interesse”.
Una decisione importante, questa della Corte di Cassazione (che tra l’altro ha stabilito che le spese di giudizio spettassero alla donna ricorrente) e che assume, forse, un significato ancor più incisivo, ove si consideri la data del deposito dell’ ordinanza: 8 marzo, festa della donna.