L’orientamento giurisprudenziale dominante riconosce ormai che la creazione di una nuova famiglia è un diritto e non solo l’espressione di una libera scelta, come riteneva la Cassazione qualche anno fa.
Oggi ogni persona ha il “diritto” di costituirsi una famiglia nuova ed il “diritto” di poter agire nelle sedi giudiziarie, al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione / divorzio, ovvero di presentare domanda per la revisione del contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli.
Il diritto ad una nuova famiglia trova tutela non solo nella nostra Costituzione, ma altresì Nella Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea.
Ma vediamo il caso specifico della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, disposto in favore dei figli in sede di separazione / divorzio.
La costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di ulteriori figli, sono l’unico presupposto per ottenere la revisione dell’assegno?
No! Si può ottenere la revisione dell’assegno, solo se si dimostra che le condizioni economiche del coniuge obbligato al versamento dell’assegno, sono oggettivamente peggiorate, o, seppur non peggiorate, non consentono di poter continuare a corrispondere l’assegno nella misura stabilita in sede di separazione / divorzio.
Il coniuge “in difficoltà” tenuto alla corresponsione dell’assegno, può decidere di non versarlo, o ridurne l’importo?
No! È sempre necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, mediante un ricorso per la modifica delle condizioni.
Quali sono i casi in cui viene disposta la riduzione dell’assegno?
Con la sentenza N. 2959/2017, la Cassazione ha precisato che occorre preliminarmente comparare i redditi delle parti.
Il coniuge che chiede la riduzione deve dimostrare di aver subito una diminuzione effettiva delle proprie sostanze, o della sua capacità di reddito.
Vengono presi in considerazione anche i redditi del nuovo partner e si verifica se egli contribuisce o meno alle spese della famiglia e in quale misura ciò avviene. E’ evidente che se il nuovo partner dispone di un reddito medio, vengono meno i presupposti per la richiesta della revisione dell’assegno.
Dovranno dunque essere prodotti idonei documenti che attestino la riduzione del reddito del coniuge obbligato e dovrà dimostrarsi che il nuovo partner non riesce a contribuire al miglioramento del reddito della famiglia. L’assegno viene ridotto anche quando la situazione economica del coniuge beneficiario è migliorata in modo consistente, o quando sono stati acquistati immobili, oppure quando il coniuge è in possesso di titoli di studio che potrebbero consentirgli di migliorare le sue condizioni economiche.
È escluso che possa disporsi la riduzione dell’assegno, quando la complessiva situazione patrimoniale del coniuge obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (Cassazione 6289/2014 14175/2016).
Verrà, invece, disposta la riduzione qualora il coniuge obbligato disponga di un reddito medio, abbia un mutuo da pagare sulla casa familiare e non venga coadiuvato dal partner nella gestione delle spese per il nuovo nucleo familiare. Le variabili sono dunque molteplici ed il Giudice dovrà valutare ogni singolo caso, tenendo conto delle attuali condizioni di reddito dei genitori e dell’età dei minori, che potrebbero avere esigenze diverse rispetto a quelle considerate alla data del provvedimento del Tribunale che ha determinato l’entità dell’assegno.
Potrebbero sussistere condizioni che danno diritto all’aumento e alla riduzione dell’assegno.
Per tale ragione è sempre auspicabile riuscire a trovare un accordo, con l’ausilio di mediatori o di avvocati specializzati nel diritto di famiglia.