Con l’ordinanza n. 4801 del 6 febbraio 2018 la Cassazione respinge il ricorso avverso pronuncia della Corte d’appello di Bologna, che aveva negato che lo status di pensionato ed invalido al lavoro fosse sufficiente per esimere il padre dal pagamento del mantenimento.
Infatti se è pur vero, come rammenta la stessa Cassazione, che il trattamento pensionistico percepito dal padre abbia anche funzione di solidarietà sociale e che questo ex art. 38 della Costituzione deve essere “adeguato alle esigenze di vita”, esso non osta e non collide con altro principio di rango costituzionale: l’obbligo del genitore al mantenimento della prole, previsto dall’art. 30 della Costituzione. La Corte precisa infatti che incombe anche al soggetto pensionato, se genitore, il generale obbligo di mantenere i figli, il tutto secondo le proprie possibilità. In altri termini, il percepimento di un trattamento pensionistico a titolo solidaristico deve “convivere” con gli altri obblighi previsti dal legislatore non rappresentando di per sé un motivo sufficiente per “esigere” di trattenere tutte le somme ricevute a tale titolo o comunque per esonerare il genitore – pensionato invalido dai propri obblighi genitoriali.
CHIEDI UNA CONSULENZA TELEFONICANello stesso procedimento, il ricorrente chiedeva anche l’annullamento o comunque la revisione della parte di contributo prevista in favore della figlia maggiorenne; sul punto la Corte ricorda espressamente che l’obbligo al mantenimento non cessa con la maggiore età ma perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, salvo particolari casi di inerzia, di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, oppure di colpevole negligenza nel terminare gli studi; cioè il diritto al mantenimento, in altri termini, può venir meno per il maggiorenne quando questi dimostri disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica. Tuttavia – come puntualmente ricorda la Suprema Corte – quando ricorrono queste particolari circostanze, devono anche essere dedotte ed allegate (cioè provate).
Da ultimo, viene evidenziato che, in assenza di richiesta specifica del figlio, il genitore con questi convivente resta titolare del diritto autonomo a ricevere dall’altro genitore la somma a titolo di contributo per le spese di mantenimento, presumendosi che vi provveda poi materialmente. Salvo per l’appunto il caso di diversa e specifica richiesta del figlio di ricevere direttamente tale importo.