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Spese straordinarie in ambito scolastico e sanitario

Con la recente ordinanza n. 1070/2018, la Corte di Cassazione riprende l’annoso tema delle spese straordinarie in sede di mantenimento, fattispecie che comporta frequenti discussioni e frizioni tra i coniugi separati.

Nel caso affrontato, il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al rimborso nè delle spese per la frequenza scolastica (non concordata, e ritenuta sostanzialmente inutile dal padre viste le numerose assenze e lo scarso rendimento scolastico nell’anno precedente) e di una serie di spese di natura sanitaria (ticket e cure odontoiatriche), ritenute standard o comunque ordinarie per prevedibilità ed importo; anche in quest’ultimo caso senza previo avviso e consultazione con il coniuge non collocatario e al quale viene chiesto solo ex post il rimborso della propria quota.

Spese scolastiche

Sul primo punto (spese relative alla frequenza scolastica e consenso) la Corte è netta nel respingere le richieste e le doglianze del padre, affermando – in sostanza – che le spese scolastiche sono certamente ascrivibili alla categoria di quelle straordinarie e che per queste non occorre una concertazione preventiva, riguardando essenzialmente decisioni funzionali al “maggiore interesse” per il figlio. In caso di dissenso, il Giudice – prosegue la Corte – dovrà verificare poi la rispondenza delle stesse rispetto all’utilità e alla sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (come da precedenti conformi: Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607).

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Ciò aggiungendo poi che nel caso in esame, esisteva persino un precedente consenso (per l’anno prima), poi revocato senza alcuna specifica, rilevante ed adeguata motivazione in riferimento all’interesse della minore. Il dissenso del padre quindi non è stato ritenuto idoneo né sufficiente ad esonerarlo dalla spesa, mancando (o comunque non essendo stato sufficientemente argomentato e provato) un diverso e prevalente interesse del minore a supporto di tale opinione.

Spese sanitarie

Sul secondo punto (spese sanitarie e cure odontoiatriche), invece, trova accoglimento l’impostazione del ricorrente in quanto il giudizio precedente aveva omesso la valutazione rispetto al carattere o meno di straordinarietà delle stesse, anche in considerazione del principio di proporzionalità previsto ex lege affinchè il beneficio al figlio sia corretto e per l’appunto adeguato rispetto alla natura e all’ammontare della spesa.

Avv. Marco Panato
Avv. Marco Panato

È il referente di Avvocati Matrimonialisti Associati per la Provincia di Verona. È Avvocato, Dottore di Ricerca presso l'Università di Verona e Giornalista Pubblicista, esercita le funzioni di Curatore del Minore ed Amministratore di Sostegno.

Ha studio in Verona in Corso Porta Nuova n. 7, dove riceve su appuntamento.

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