Spese straordinarie in ambito scolastico e sanitario

Con la recente ordinanza n. 1070/2018, la Corte di Cassazione riprende l’annoso tema delle spese straordinarie in sede di mantenimento, fattispecie che comporta frequenti discussioni e frizioni tra i coniugi separati.

Nel caso affrontato, il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al rimborso nè delle spese per la frequenza scolastica (non concordata, e ritenuta sostanzialmente inutile dal padre viste le numerose assenze e lo scarso rendimento scolastico nell’anno precedente) e di una serie di spese di natura sanitaria (ticket e cure odontoiatriche), ritenute standard o comunque ordinarie per prevedibilità ed importo; anche in quest’ultimo caso senza previo avviso e consultazione con il coniuge non collocatario e al quale viene chiesto solo ex post il rimborso della propria quota.

La separazione comporta scelte che potranno condizionare il resto della tua vita

Assicurati di scegliere consapevolmente

Spese scolastiche

Sul primo punto (spese relative alla frequenza scolastica e consenso) la Corte è netta nel respingere le richieste e le doglianze del padre, affermando – in sostanza – che le spese scolastiche sono certamente ascrivibili alla categoria di quelle straordinarie e che per queste non occorre una concertazione preventiva, riguardando essenzialmente decisioni funzionali al “maggiore interesse” per il figlio. In caso di dissenso, il Giudice – prosegue la Corte – dovrà verificare poi la rispondenza delle stesse rispetto all’utilità e alla sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (come da precedenti conformi: Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607).

Ciò aggiungendo poi che nel caso in esame, esisteva persino un precedente consenso (per l’anno prima), poi revocato senza alcuna specifica, rilevante ed adeguata motivazione in riferimento all’interesse della minore. Il dissenso del padre quindi non è stato ritenuto idoneo né sufficiente ad esonerarlo dalla spesa, mancando (o comunque non essendo stato sufficientemente argomentato e provato) un diverso e prevalente interesse del minore a supporto di tale opinione.

Spese sanitarie

Sul secondo punto (spese sanitarie e cure odontoiatriche), invece, trova accoglimento l’impostazione del ricorrente in quanto il giudizio precedente aveva omesso la valutazione rispetto al carattere o meno di straordinarietà delle stesse, anche in considerazione del principio di proporzionalità previsto ex lege affinchè il beneficio al figlio sia corretto e per l’appunto adeguato rispetto alla natura e all’ammontare della spesa.

Ti potrebbe interessare
Il nostro test di valutazione
Ogni situazione familiare è diversa e può generare dubbi, timori e incertezze. Confrontarti direttamente con un professionista può aiutarti a comprendere meglio la tua posizione ed evitare errori in una delle fasi più delicate della tua vita.

Prenotando una consulenza legale gratuita potrai ricevere un primo orientamento chiaro, risposte ai tuoi dubbi e indicazioni sui possibili passi da compiere, in un contesto riservato e senza alcun impegno.

💻 videoconsulenza ⚖️ Orientamento legale

Chi siamo

Separati.org è un progetto informativo e di utilità sociale nato con l’obiettivo di offrire orientamento e consapevolezza alle persone che stanno affrontando una separazione o un divorzio, spesso in un momento di particolare fragilità personale ed economica.

L’iniziativa ha finalità esclusivamente informative e si fonda sull’idea che comprendere i propri diritti e doveri sia il primo strumento di tutela, soprattutto per chi non dispone delle risorse necessarie per accedere immediatamente a un’assistenza professionale.

Separati.org non svolge attività commerciale: i contenuti pubblicati hanno lo scopo di favorire scelte più consapevoli, prevenire conflitti inutili e ridurre il rischio di decisioni affrettate che possono avere conseguenze durature nel tempo.

Commenti