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Niente foto dei figli sui social se uno dei genitori non vuole

§ Sintesi dei contenuti

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza depositata lo scorso 19 settembre 2017, si è così espressa su uno degli argomenti di maggior attualità ed interesse in merito alla pubblicazione di foto di figli minori sui social network, ribadendo la necessità dell’accordo di entrambi i genitori e sancendo, come diretta conseguenza a tale principio, che se un genitore non è d’accordo e l’altro proceda ugualmente a pubblicare e diffondere sui social immagini che ritraggono il minore, il primo potrà ricorrere al giudice per far rimuovere le foto.
Una sentenza, questa, che va ad inserirsi in quel vuoto normativo che non riesce ad essere colmato dal semplice buon senso, considerando la difficoltà del legislatore nello stare al perfetto passo coi tempi che velocemente evolvono.

Innegabile, secondo la valutazione del Tribunale, è il pregiudizio che riceve il minore dal comportamento dei genitori che ne diffondono le foto: queste infatti possono arrivare ad un numero indefinito di soggetti le cui intenzioni sfuggono da ogni successivo controllo. Da lontano, ma non troppo, si profila sempre la possibilità che le foto postate sui social possano divenire, infatti, materiale pedopornografico attraverso rielaborazioni e fotomontaggi, incrementando un mercato dal quale quotidianamente la polizia mette in guardia. Ma al di la del caso limite e pericoloso per eccellenza in siffatte situazioni, la pubblicazione espone comunque il minore ad un pericolo rendendo facile il riconoscimento nella vita reale di volti visti online. Ciò viola uno dei diritti fondamentali degli uomini che è quello alla riservatezza ed all’immagine, principi ribaditi anche nella convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Cosa fare?

Cosa fare dunque se un genitore procede senza il preventivo consenso anche dell’altro?
Il genitore dissenziente può rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che inibisca per il futuro la pubblicazione delle immagini ordinando contestualmente la cancellazione di quelle già pubblicate.
La sentenza in realtà non comporta una grossa novità, tuttavia inequivocabilmente attribuisce la possibilità per l’altro genitore di chiedere e ottenere dal giudice di inibire la pubblicazione di tali immagini e far rimuovere quelle già diffuse.
È interessante come questa sentenza riprenda, a proprio sostegno, non solo diritti previsti nel nostro Codice Civile oltre che nella richiamata convenzione dei diritti del fanciullo, ma si rifaccia anche alla specifica disciplina di tutela dei diritti dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016 che, pur tuttavia, entrerà in vigore solo a far data dal 25 maggio 2018; in particolare appare particolarmente pregno di significato il richiamo fatto secondo cui “l’ immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e che dunque “la sua diffusione costituisce una interferenza nella vita privata”.

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