Dallo scorso 15 dicembre 2016 è diventato operativo il Fondo di Solidarietà per i coniugi separati in stato di bisogno.
Il Ministero della Giustizia, con tale decreto, ha dato operatività finalmente a quanto già previsto nella Legge di stabilità 2016, dove venivano destinati 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Il Fondo ha la finalità di sostenere economicamente quei coniugi separati che, benché siano assegnatari di assegno di mantenimento, non abbiano visto rispettato il proprio diritto stabilito in sede separazione da parte dell’altro coniuge obbligato, e che versino pertanto in stato di bisogno.
Il Fondo, dunque, è stato previsto dal nostro legislatore con un fine determinato, che non è quello di sostituirsi tout court al coniuge inadempiente, ma piuttosto di intervenire in quelle situazioni particolarmente gravi ove vi sia un particolare stato di bisogno, dovuto alla completa mancanza anche di beni che consentano la possibilità di alimentarsi, e dalla totale incapacità da parte del coniuge di provvedervi da solo, sia per ciò che concerne il proprio sostentamento che quello dei figli con se conviventi.
La possibilità di accedere alle risorse stanziate per tale Fondo è rimessa ad una valutazione del Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, che provvede nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza dopo averne valutato l’ammissibilità.
Il requisito fondamentale richiesto dalla legge per usufruire di tale possibilità è che vi sia 1) una situazione di bisogno del coniuge separato che 2) conviva anche con figli minorenni o anche maggiorenni portatori di handicap grave, a cui non sia stato versato l’assegno di mantenimento periodico, per inadempimento del coniuge obbligato.
Chi versi in tale situazione può presentare istanza presso la cancelleria del Tribunale avente sede nel luogo di residenza per vedersi anticipata una somma di importo pari all’assegno di mantenimento a cui avrebbe avuto diritto, ma che per negligenza del coniuge onerato, non è stato versato.
Il Presidente del Tribunale, successivamente alla presentazione dell’istanza, potrà assumere informazioni per valutare l’esistenza reale dei presupposti e, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ove ne stabilisca l’ammissibilità, invierà l’istanza al Ministero della Giustizia che provvederà a corrispondere la somma in sostituzione del coniuge inadempiente, nei cui confronti si rivarrà successivamente per il recupero delle somme.
Viceversa, ove il Presidente del Tribunale, o il giudice delegato, non attribuisca ammissibilità dell’istanza, la rigetterà senza possibilità, per la parte richiedente, di impugnare il relativo decreto di rigetto.