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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Unioni civili stesso decoro dei matrimoni

§ Sintesi dei contenuti

Il TAR Lombardia, sez. I – Brescia, sentenza n. 1791/16 depositata il 29 dicembre, accogliendo il ricorso di una coppia, ha stabilito che le unioni civili devono essere celebrate in modo decoroso così come i matrimoni civili.

Le stanze, infatti, devono essere le stesse di quelle messe a disposizione per la celebrazione dei matrimoni.
Il ricorso veniva presentato da una coppia omosessuale che si era recata presso il Comune di Strezzano, provincia di Bergamo, per la richiesta di informazioni sulla documentazione necessaria per la costituzione di un’unione civile. In tale occasione la coppia ebbe modo di vedere i locali che, con un provvedimento emesso pochi giorni prima dalla Giunta Comunale, erano stati destinati per tali costituzioni.

I ricorrenti rilevavano “come la stanza mostratagli, angusta e indecorosa, non fosse affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell’unione quale se l’era prefigurata con il compagno, alla presenza di parenti e amici, e come essa fosse assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili“.

I Giudici sottolineano come il legislatore italiano, con la legge 76/2016, non ha percorso la via del matrimonio egualitario (strada intrapresa da diversi paesi europei) e ha optato, invece, per la soluzione di un istituto analogo al matrimonio ma da esso formalmente distinto, che nella legge 76 vengono definite unioni civili.
Seppur vero che le unioni civili non siano state equiparate formalmente ai matrimoni i Giudici hanno ritenuto però che la natura giuridica degli atti costitutivi è la stessa, pertanto, deve esserci uguaglianza quanto meno di formazione.

Se così non fosse, se si ammettesse che le modalità (anche esteriori) di formazione del vincolo dell’unione civile potessero differire così sensibilmente rispetto a quelle riservate alla costituzione del vincolo matrimoniale, da essere ictu oculi percepibili come deminutio del primo rispetto al secondo ciò significherebbe inevitabilmente un depotenziamento ontologico del nuovo istituto e una frustrazione/violazione della complessiva finalità di tutela espressamente perseguita.

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