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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Trasferito presso il padre, il figlio troppo dipendente dalla madre

§ Sintesi dei contenuti

Il minore che mostra un rapporto quasi simbiotico con la madre può essere trasferito a vivere presso la casa paterna.
Questa è la decisione presa dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 16 novembre n. 23324 con la quale ha stabilito che il minore, convivente con la madre, dovesse andare a vivere col padre per poter intensificare i rapporti con questi e, nel contempo, affievolire un pò il rapporto con la madre che risultava essere divenuto troppo simbiotico.
La disposizione è stata presa al fine di tutelare il minore, ricercando un maggior equilibrio nel rapporto con i genitori per una crescita più sana ed appropriata ritenendo che il piccolo fosse eccessivamente dipendente dalla figura materna.

Cassazione ordinanza n. 23324 del 16 novembre 2016

I Giudici della Suprema Corte, con tale decisione, hanno rigettato il ricorso che era stato presentato dalla madre che non aveva accettato quanto deciso dalla Corte di Appello. I Giudici di merito, infatti, avevano valutato che fosse necessario avvicinare il bambino al padre stabilendo che il minore dovesse trasferirsi e vivere con lui alla luce di un rapporto connotato da un “rapporto quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza” dalla madre. La situazione poco equilibrata per il minore era emersa dalle attività svolte dalla CTU, una psicologa, che era stata nominata dalla Corte di Appello per valutare anche “il miglior regime di affidamento, di collocazione abitativa e di frequentazione del figlio minore con i genitori.
La ricorrente, tra le altre cose, nelle sue rimostranze presentate con il ricorso in Cassazione sottolineava in particolar modo il fatto che il figlio minore avesse chiaramente espresso il desiderio di voler continuare a vivere con lei è che la cosa non fosse stata presa in considerazione.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo attenta valutazione, ha ritenuto che il Giudice di merito avesse adeguatamente motivato la decisione presa nonostante il desiderio espresso dal minore di voler vivere con la madre.La tutela del piccolo a prescindere dai suoi desideri.

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