Può un bimbo piccolo dormire col padre separato? A rispondere a questa domanda è il Tribunale di Roma, che fa chiarezza su un concetto spesso dibattuto.
Quando la separazione tra coniugi avviene a poca distanza dalla nascita di un figlio, il genitore del minore non collocatario risulta solitamente essere il padre, tuttavia a questo stesso deve essere assicurata la continuità del rapporto genitoriale, per il bene, in primis, proprio del minore, che ha diritto alla doppia figura del padre e della madre.
Il diritto del minore allora ad avere rapporto e contatto con entrambi i genitori si traduce nel diritto di visita del padre al figlio, ma tale diritto di visita può estendersi fino a comportare la possibilità per il piccolo di dormire con il genitore non collocatario.
Tribunale di Roma, Sentenza dell’11.03.2016
Nella richiamata sentenza, Trib. Roma, sent. dell’11.03.2016, infatti, il giudice ha ritenuto possibile, ed anzi doveroso, concedere al coniuge separato il diritto a dormire con la bambina di un anno e mezzo, con l’unica condizione di prelevarla e riportarla sempre alla casa materna.
Benchè, infatti, alla madre sia stato attribuito il collocamento prevalente del minore, non vi sono motivi ostativi al pernottamento anche presso il padre, in un’ottica di tutela dell’interesse del minore a “vivere” entrambi i genitori; anzi, data la tenera età, assicurare un rapporto anche col padre che vada oltre la semplice visita determinerà nel minore, già a livello inconscio, un legame radicale con entrambi i genitori, indipendentemente dalla loro condizione di coniugi separati.
Se il collocamento prevalente presso la madre di un bimbo o di una bimba piccola ( non fa distinzione il sesso del minore) serve ad assicurare un’organizzazione delle abitudini di vita che abbia il carattere della stabilità, ciò nulla toglie alla possibilità di richiesta al giudice da parte del padre di poter far pernottare presso di sé per una o più notti il figlio piccolo.
Per ora tale possibilità resta nel novero delle eccezioni rispetto alla norma, ma nulla vieta che col passar del tempo i provvedimenti del giudice possano stabilire in tal senso. Unico limite è, ovviamente, che il minore abbia almeno superato la fase dell’allattamento in cui risulta imprescindibile un rapporto diurno e notturno continuo con la madre.