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Nuova convivenza e perdita dell’assegno divorzile

La Cassazione ha nuovamente ribadito, con la sentenza n. 19345 del 29 settembre 2016, che il coniuge divorziato che conviva con altra persona perde il riconoscimento all’assegno di divorzio.

Nuova convivenza e perdita dell’assegno divorzile

La Corte, una volta accertata l’esistenza di una famiglia di fatto successiva al divorzio, non ritiene che la successiva cessazione della relazione ed il relativo apporto economico possano essere presupposti per avanzare richiesta di assegno divorzile.

La Corte ribadisce oggi quanto già stabilito in occasione dell’innovativa sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015, quando la Cassazione cambiava radicalmente  il precedente orientamento, secondo cui al sorgere di una nuova “famiglia” vi sarebbe stata una sorta di «quiescenza del diritto all’assegno” che si sarebbe potuto riproporre, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto.

Cassazione Sentenza n. 19345 del 29 settembre 2016

Oggi la Cassazione ritiene che se si convive con altra persona si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile laddove si instauri una nuova famiglia, anche se di fatto. Il diritto all’assegno non entra più in uno stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso. Si perde il diritto all’assegno divorzile per sempre.

Cosa si intende per convivenza?

Affinchè si possa parlare di famiglia di fatto la convivenza deve essere connotata dalla continuità e dalla stabilità. L’unione dovrà  avere il significato di famiglia, portatrice di valori di solidarietà e sviluppo della personalità di ogni componente nonché di educazione e istruzione dei figli.

D’altronde in un mondo ove la famiglia non è più cristallizzata nella formalità del matrimonio e dove le famiglie di fatto si avvicinano sempre più al modello tradizionale, si può ben comprendere l’orientamento della Suprema Corte che ritiene essere “assai più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi”.

Così come precisato dalla Corte è bene ricordare che non vi è identità tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato e la convivenza di cui abbiamo parlato, il matrimonio fa cessare automaticamente il diritto all’assegno, la convivenza come famiglia di fatto necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.

 

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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