Visita dallo psicologo del figlio di separati. La necessità di visita dallo psicologo per il figlio minore di genitori separati è generalmente riconosciuta ogni qualvolta il minore presenti difficoltà nell’elaborazione della nuova situazione familiare. Tuttavia la suddetta visita deve essere considerata al pari di una visita medico- specialistica e, pertanto, autorizzata da entrambi i genitori, siano essi affidatari congiunti e sia anche nell’ipotesi in cui vi sia affido esclusivo ad un solo genitore. Il consenso prestato congiuntamente da entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato di unione coniugale o di separazione, rientra infatti nel campo di esplicazione della responsabilità genitoriale, che non si perde neppure a seguito di un provvedimento del Tribunale di affido esclusivo del minore ad un solo genitore.
In realtà tale regola, che trova il suo riferimento normativo nell ‘art. 337 c.c., risponde alla considerazione della visita dallo psicologo quale atto rientrante in quelli di straordinaria amministrazione riferiti all’educazione ed alla cura della prole. Un concetto già noto e codificato anche dal codice deontologico della professione di psicologo che, all’art. 31, afferma che lo psicologo che si trovi dinanzi alla richiesta di visita su minore fatta da un solo genitore, ed in assenza del consenso informato dell’altro esercente la potestà genitoriale, debba rifiutare la richiesta oppure, nel caso in cui ritenga necessaria la visita, debba subito informare l’Autorità Tutoria. La mancanza del consenso dell’altro genitore potrà essere ammessa solo in presenza di provvedimenti di autorità giudiziarie competenti o di strutture legalmente riconosciute e dalla legge preposte alla tutela dei minori.
Visita dallo psicologo del figlio di separati
Anche la Cassazione si è espressa in proposito. In una sentenza inerente un caso di richiesta di visita dallo psicologo di un minore fatta da un genitore non affidatario, ha trovato l’occasione per ribadire l’obbligo dello psicologo a richiedere sempre il consenso informato di entrambi i genitori, ove questo non lo faccia e proceda lo stesso, troverà applicazione una sanzione disciplinare nei confronti dello stesso psicologo. Quest’ultimo, infatti, ha il dovere professionale, prima ancora che etico, di conoscere la situazione giuridica del minore prima di procedere con la seduta, che potrà essere completa e giustamente contestualizzata solo alla luce di tali primarie conoscenze.
Pertanto, un genitore che voglia sottoporre il figlio minore a seduta psicologica tenendone fuori l’altro genitore, non avrà strada facile, poiché lo psicologo deontologicamente corretto non procederà in assenza del consenso dell’altro genitore ed, allo stesso modo, si rifiuterà di consegnerà ad un unico genitore la stilata relazione fatta per il caso sottoposto alla sua attenzione.