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Nessun addebito per il coniuge che tradisce

Tempo di vacanze,  tempo di tradimenti. Se il ben noto detto: “Agosto, moglie mia non ti conosco!” sembra estremizzare una comune  voglia di libertà, accentuata dalle elevate temperature estive, è innegabile che la “scappatella” trovi maggior  riscontro in estate che in altre stagioni.

Attenzione dunque a chi si accinge a violare l’obbligo di fedeltà coniugale, questi  potrebbe  rischiare l’addebito, in caso di  successiva separazione; ma attenzione anche a chi perdona o semplicemente tollera, in tal caso, infatti, egli non potrà poi chiedere che al coniuge fedigrafo venga addebitata la separazione.

Il tradimento, infatti, è tra le principali cause di addebito nell’ambito dei giudizi di separazione personale dei coniugi, con le gravi conseguenze che a tale pronuncia seguono.  Tuttavia il tradimento, da solo, non basta a far scattare la pronuncia di addebito: questo, infatti, secondo il nostro Ordinamento Giuridico, deve essere stato la causa del venir meno della unità familiare, di quell’ affectio coniugalis richiesta, fin dai tempi più antichi, come fondamento del matrimonio.

Nessun addebito per il coniuge che tradisce

Ove il tradimento sia succeduto alla crisi familiare, dove cioè sia possibile considerarlo più conseguenza che causa, allora al “traditore”, che vorrà evitare l’addebito, spetterà il compito di dimostrare che ormai il legame tra coniugi era già venuto meno in  precedenza, e che, anzi, il tradimento sia stato reso possibile proprio dalle falle del rapporto matrimoniale ormai logoro. Facile a dirsi, più difficile a farsi.

Vi sono dei casi, però, dove anche la dimostrazione che il tradimento sia seguito ad una preesistente crisi ormai irrimediabile, non è poi tanto difficile. Sono questi i casi dove i coniugi formalmente sono ancora una coppia sposata, ma dentro le mura domestiche vivano già da tempo come separati di fatto, dove si accetti l’esistenza di un’altra persona nella vita privata dell’altro coniuge. In questi casi è semplice ricondurre la situazione ad una ipotesi ove non vi sia alcuna possibilità di ricostituire quella comunione spirituale, prima ancora che materiale, che caratterizza il rapporto matrimoniale.

In particolare è interessante una pronuncia, in proposito, del Tribunale di Roma, che con la sentenza n. 18488 del 2015 ha precisato che per l’accoglimento della richiesta di addebito deve esserci un necessario nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo alla fedeltà coniugale e la crisi irrimediabile che porta alla definitiva rottura del matrimonio.

Il caso esaminato era quello di una donna che, dopo aver manifestato l’esistenza di una relazione con un altro uomo al marito,  ricorreva successivamente in giudizio per chiedere la pronuncia di separazione personale dal coniuge, essendo stanca di sostenere siffatta situazione che durava già da anni. In quell’occasione il marito richiedeva l’addebito alla moglie per il tradimento confessato, un tradimento, però da questi tollerato ed anzi accettato tanto da non aver mai chiesto prima la separazione dalla moglie.

Il Tribunale ha giustamente rigettato la richiesta del marito riconoscendo nel comportamento di quest’ultimo la tipica condotta di chi non basa il proprio rapporto coniugale  su di un rapporto fiduciario. In realtà, secondo l’adito tribunale, la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie, lungi dall’essere causa della disgregazione del contesto familiare, ne era stato solo l’elemento di evidenziazione di una preesistente, irreversibile ed autonoma crisi.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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