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Se le telefonate sono per i figli non sono moleste

§ Sintesi dei contenuti

Se le telefonate sono per i figli non sono moleste: la I° Sez. Pen. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26776 del 28 giugno 2016 ha escluso che si possa parlare di molestie nei confronti dell’ex coniuge se l’altro telefona continuamente nell’interesse dei figli.
Il caso è quello di un uomo che denunciava ed otteneva la condanna della ex moglie, oltre al risarcimento del danno, poiché il comportamento di questa integrava il reato previsto dall’art. 660 cod. pen. “ molestie o disturbo alle persone” , avendo la stessa perpetrato per più di un mese continue chiamate telefoniche ed invii di messaggi all’ex marito costretto, di conseguenza, a cambiare numero di telefono.

Cassazione sent. 26776/2016

Tuttavia la decisione del giudice che riconosceva colpevole la donna di molestie nei confronti dell’ex marito, è stata ribaltata dalla Cassazione che, nella suddetta sentenza  n. 26776/2016 mette invece in evidenza che nel caso di specie lo strumento telefonico fosse stato utilizzato legittimamente e non per esercitare, come affermato precedentemente, un “indebito disturbo” nei confronti del ricevente, dato che tutti i messaggi erano relativi al rapporto coi figli.

In particolare la Cassazione accoglie il ricorso della moglie riqualificando il comportamento dell’imputata, nonché l’elemento soggettivo, poiché lo scopo delle continue chiamate, lungi dall’essere quello di disturbare, era piuttosto quello di ricercare un canale di comunicazione con l’ex per tutelare al meglio i figli che la stessa, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non riusciva a gestire nel migliore dei modi.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, fornisce a quest’ultima anche l’occasione per fare chiarezza circa i presupposti necessari per l’esistenza del reato di molestie.
Tali elementi necessari devono consistere nella petulanza, intesa come quella caratteristica di chi mette in atto comportamenti ripetitivi e psicologicamente pressanti, in grado di incidere notevolmente sulle abitudini quotidiane e sul senso di libertà di un soggetto, peggiorandone la qualità di vita. E’ necessario, inoltre, ai fini della sussistenza del reato, che vi sia un preciso intento nel soggetto, che pone in essere tali comportamenti indiscreti ed invadenti, di arrecare disturbo e di molestare il destinatario di tali condotte.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che tale atteggiamento mentale di volere disturbare la vita dell’ex non si riscontri nella condotta della donna, ma anzi dai fatti emersi appaia chiaro che le numerose telefonate fossero in stretta dipendenza dalle problematiche che la famiglia si trovava ad affrontare in quel momento. Pertanto, non essendovi tale volontà di disturbo ma vertendo le telefonate ed i messaggi su questioni importanti, quali le spese da sostenere nonché gli obblighi di assistenza, specie per l’interesse dei minori, si debba escludere il reato di molestie.

L’esito del ricorso, come emerge dalla sentenza n. 26776/2016 è stato, dunque, l’annullamento della precedente sentenza di condanna della donna poiché “il fatto non sussiste”

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