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La madre impedisce le visite: condannato il padre

La madre impedisce le visite: condannato il padre. Sembra una frase paradossale, ma è proprio così. Esaminiamo nel concreto due recenti interessanti pronunce della Cassazione.

Il genitore che non si interessi dei figli minori rischia una condanna in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare e a nulla può valere la giustificazione addotta di essere stati ostacolati dall’altro coniuge affidatario dei figli. Infatti, è stato condannato il padre che non ha rapporti col figlio anche se la madre glielo impedisce.

Sentenza Cassazione 34443/2016

Di recente la Cassazione con la Sentenza n. 34443/2016 lo ha ribadito nei confronti di un padre che aveva presentato ricorso dopo esser stato condannato per il reato di cui all’art. 570,commi 1 e 2, c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”).
In sede di legittimità il padre aveva dedotto l’incompleto esame dei motivi di appello nonché il travisamento della prova in relazione a tutto quanto gli fosse stato addebitato.
In realtà la Corte di Appello aveva appurato la totale assenza di rapporti del padre col figlio che era stato completamente trascurato dal genitore.
Il padre, tra le varie, forniva la giustificazione dei suoi mancati atti con l’ostruzionismo perpetrato a suo danno dalla madre che non gli consentiva di avere un rapporto col figlio. La Corte d’Appello riteneva irrilevante tale situazione.

Il principio della bigenitorialità, sancito con la riforma del diritto di famiglia nel 2006 con la Legge n.54, è vero che preveda il dovere del genitore affidatario di favorire il rapporto dei figli con l’altro genitore (a meno che sussistano situazioni di particolare gravità) ma l’eventuale osteggiamento non potrà essere motivo di giustificazione, così come appunto stabilito nella recente Sentenza suindicata.

Sentenza Cassazione 7611/2015

Dall’altro verso, che trattasi di reato anche il comportamento del genitore affidatario che impedisce all’altro genitore di incontrare i figli ( Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611).

Valga sempre ricordare che entrambe le figure genitoriali sono fondamentali e determinanti per la crescita equilibrata dei minori.
Qualsiasi atteggiamento – ostacolare gli incontri con l’altro genitore o disinteressarsi dei figli anche se affidati all’altro- oltre ad avere effetti nocivi sull’equilibrio psicologico configurano entrambi un’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato dal Giudice concernente l’affidamento. Laddove non vinca il buon senso ricordiamo che la legge va applicata.

La madre impedisce le visite: condannato il padre

Il venir meno dell’obbligo di convivenza per i coniugi separati, a cui nella maggior parte dei casi si accompagna l’affidamento condiviso dei figli seppur con domicilio stabilito presso il genitore collocatario, non comporta per l’altro genitore la possibilità di disinteressarsi della prole ma, anzi, pone a carico di quest’ultimo, un dovere ancora maggiore di garantire ai figli un’assistenza familiare adeguata.

È opinione costante della Suprema Corte, infatti, che il diritto alla bigenitorialità dei minori non debba subire alcuna modifica in negativo con la separazione dei coniugi, ma che, piuttosto, tale evenienza comporti sempre un obbligo da parte di entrambi i genitore a partecipare attivamente alla vita dei figli, contribuendo entrambi alla cura all’educazione ed al mantenimento degli stessi.

Ultimamente, l’occasione per riaffermare tale principio è stato offerto dal ricorso di un uomo il quale, condannato precedentemente per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, si era rivolto alla Suprema corte per vedersi rimuovere la condanna comminata a suo danno, avanzando delle motivazioni ritenute poi insufficienti dalla stessa Cassazione.

L’uomo infatti adduceva a fondamento della propria “ assenza” sia fisica che materiale oltre che morale dalla vita del figlio un suo periodo di passata detenzione ma, soprattutto,  i comportamenti ostativi dell’ex moglie volti ad impedire un rapporto tra padre e figlio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34443/2016 espressa dalla IV sez. pen., ha ribadito che la giustificazione addotta dal ricorrente, consistente nei presunti comportamenti ostruzionistici della madre volti ad ostacolare e addirittura ad impedire il rapporto col figlio, non possano essere rilevanti al fine di una pronuncia di illegittimità della sentenza di condanna per violazione degli obblighi familiari, precedentemente pronunciata nei confronti dell’uomo.

La Corte ha ritenuto che il comportamento della madre fosse conseguenza piuttosto che causa del disinteresse mostrato negli anni dall’uomo nei confronti del figlio e, pertanto, non ha considerato giusto poter dare rilevanza a tali condotte per giustificare un comportamento di per sé illegittimo. Siamo ben lontani infatti da quei casi estremi che meritano l’attenzione di chi è chiamato a giudicare per poter mitigare gli effetti negativi di siffatte condotte. (si veda in merito: sindrome di alienazione genitoriale).

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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