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Il mantenimento dei figli maggiorenni

La Costituzione ed il Codice Civile impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori dal matrimonio, tenendo conto delle loro inclinazioni ed aspirazioni, in proporzione alle rispettive sostanze.

Il mantenimento dei figli riguarda, quindi, evidentemente una fase passeggera della loro vita e di quella del genitore tenuto a corrispondere l’assegno. Il problema che spesso si pone attiene alla precisa determinazione del momento in cui il genitore potrà legittimamente sottrarsi al pagamento.

 

È abbastanza diffusa l’idea che l’obbligo di versare il mantenimento cessi col raggiungimento della maggiore età. Si tratta purtroppo di un’idea sbagliata. Infatti, i genitori sono di regola obbligati fino a che i figli non abbiano raggiunto la propria autonomia economica, a prescindere dall’età.

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Fino a quando?

In assenza di un termine specifico, per determinare fino a quando il figlio abbia diritto a beneficiare del mantenimento, si dovrà valutare il singolo caso specifico ed evidenziare, secondo i contrapposti interessi, quelle circostanze che possono far propendere per la cessazione o per la prosecuzione dell’obbligo.

Secondo orientamenti più restrittivi (v. Cassazione I Sez. Civile n. 1773/2012), anche la circostanza che il figlio abbia rifiutato una concreta opportunità di impiego non esime il genitore dall’obbligo di corrispondere il mantenimento, qualora emerga che tale lavoro non fosse esattamente rispondente alle attitudini ed aspirazioni del figlio o non fosse comunque destinato a consentirgli di percepire un reddito corrispondente alla sua professionalità.

Il figlio fannullone

Per potersi legittimamente sottrarre all’obbligo di corrispondere il mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne (anche in parte o in tutto non economicamente autosufficiente), il genitore dovrà porre in evidenza quelle circostanze che potranno far propendere per la sua ingiustificata inerzia ed indifferenza, così che, anche l’attuale crisi occupazionale non diventi un alibi per poter restare a vita nella favorevole condizione di “figlio a carico”. Potranno, quindi, essere fattori rilevanti l’omessa ed effettiva ricerca di un lavoro, l’inutile protrarsi di un corso di studio universitario privo di effettivo profitto e rendimento, unitamente a tutte quelle circostanze che possano sintomaticamente suggerire un abuso del mantenimento. Si potrà, ad esempio, richiedere che il figlio voglia dimostrare per quanti e quali lavori abbia presentato la propria candidatura, in quali occasioni abbia sostenuto dei colloqui e quanti e quali lavori abbia eventualmente rifiutato ritenendoli non adeguati alle proprie aspirazioni.

Chi può chiedere l’assegno di mantenimento?

È chiaro che in contesti familiari più pacifici, ove l’unione matrimoniale tra i coniugi sia rimasta intatta, il problema del mantenimento dei figli generalmente neanche si pone: è normale desiderio dei figli raggiungere la propria emancipazione, così come è regola che nobilmente i genitori si sacrifichino fin oltre le proprie possibilità per consentire ai figli il maggior benessere possibile. Le ipotesi più problematiche, riguardano, invece, i casi in cui i coniugi siano separati o divorziati ed il coniuge non affidatario sia usato (ed abusato), dal figlio (con la complicità del coniuge affidatario), come un “bancomat senza fondo”.

Nel caso in cui in genitore non affidatario non ottemperi al mantenimento, questi potrà essere convenuto in giudizio.

  • unicamente da parte del figlio, nel caso in cui egli non conviva più con il genitore affidatario;
  • da parte sia del figlio che del genitore affidatario,  nel caso in cui essi siano ancora conviventi.

Viceversa, quando il genitore tenuto al mantenimento ritenga legittimamente cessato il suo obbligo, egli non potrà semplicemente ed autonomamente decidere di smettere di pagare. Se agisse in tal modo, infatti, resterebbe pur sempre esposto al rischio di subire attività di recupero del credito da parte del beneficiario del mantenimento (e commetterebbe finanche il reato per l’omesso mantenimento).

La via corretta da seguire consiste, quindi, nel presentare un ricorso in Tribunale, affinché sia il giudice a decidere, anche in merito alla modifica della decisione precedentemente assunta, riducendo o annullando il mantenimento.

Noi procederemo così

Se ritieni di non poter più sostenere l’onere del mantenimento è ora di prendere l’iniziativa e di agire concretamente. I casi di vita sono tra loro tutti differenti e non esistono risposte universali da poterti dare. Abbiamo, per questo, bisogno di conoscere la tua situazione personale così da poterti gratuitamente offrire la nostra migliore assistenza.

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A.M.A. (Avvocati Matrimonialisti Associati) è l’associazione che riunisce in tutta Italia gli Avvocati specializzati in diritto matrimoniale e diritto di famiglia. Si tratta di un settore molto specialistico del diritto, in cui c’è molto da sapere e poco da improvvisare.

Quanto costa chiedere la modifica del mantenimento

Dietro ogni causa c’è generalmente tanto lavoro: ore spese ad ascoltare i problemi della coppia e dei figli, a redigere e modificare accordi, ad interloquire con il legale della controparte e, infine, a partecipare alle udienze, presso il Tribunale competente.

Per questo, il compenso richiesto e generalmente molto elevato e i procedimenti inerenti il diritto di famiglia sono un lusso che non molti possono concedersi. La nostra associazione (e il nostro netwok di avvocati specializzati in diritto matrimoniale) nasce proprio per rispondere a questa esigenza offendo a tutti, anche a chi versa in condizioni di disagio economico, l’opportunità di accedere ad un’assistenza legale altamente specializzata e gratuita.