Quello del mantenimento a carico dei nonni è uno scenario possibile. Anche i nonni, infatti, possono essere obbligati a prestare assistenza ai nipoti, versando loro l’assegno di mantenimento.
Il mantenimento a carico dei nonni
La ragione di questa previsione nel nostro ordinamento la ritroviamo in tessuti socio legali, pensiamo alla tutela particolare che viene riconosciuta ai figli,specie se minorenni; alla considerazione della solidarietà familiare che vede giusto l’aiuto dei membri della famiglia quando uno possa essere in difficoltà; alla rilevanza che è stata riconosciuta al rapporto nonni/nipoti.
Si pensi a quanto stabilito dall’articolo 317 bis rubricato “rapporti con gli ascendenti” che sancisce il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e prevede, nel caso di impedimento a farlo, il ricorso al Giudice. gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti .
Orbene, nell’articolo appena richiamato si parla di minorenni, ai quali viene riservata naturalmente particolare attenzione e in effetti nella stragrande maggioranze dei casi è per loro che viene deciso un aiuto a carico dei nonni ma, giusto per completezza, l’obbligo potrebbe essere posto anche in favore di nipoti maggiorenni, pensiamo a quelli non economicamente autosufficienti.
Che gli ascendenti debbano aiutare la prole è chiaramente stabilito all’art.316 bis che prevede: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Vediamo quali sono le situazioni in cui i può ricorrere il caso del mantenimento a carico dei nonni:
1. Impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento dei figli, da intendersi quale mancanza di mezzi tale da non provvedere alle esigenze primarie dei figli.
2. Quando uno dei genitori non voglia provvedere ai propri figli, in tal caso si potrà chiedere di obbligare i nonni solo se anche l’altro genitore non possa provvedere ai primari bisogni.
3. Rifiuto di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Nel caso di un genitore separato o divorziato che non adempia al versamento dell’assegno di mantenimento, l’altro genitore non potrà rivolgersi automaticamente ai genitori dell’ex coniuge chiedendo loro di versare quanto dovrebbe dare l’inadempiente. La domanda, come indicato al punto 2, sarà legittima laddove l’altro coniuge non riesca da solo col proprio reddito a soddisfare le esigenze dei figli.
L’onere dei nonni, in generale di tutti gli ascendenti, ha un valore sussidiario rispetto a quello dei genitori.
L’ obbligo ricade sempre sui genitori in via principale e, laddove al mantenimento provveda un nonno, appena le difficoltà del genitore vengano meno, questo torna immediatamente a carico l’obbligato principale.
La sussidiarietà è stata definita dalla Corte di Cassazione nel 2010 che con la sentenza n. 20509 ha stabilito che “ l’obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l’uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”.
La norma si riferisce al dovere di mantenimento che i genitori hanno nei confronti dei figli in ogni caso, anche in costanza di matrimonio o in caso di unione della coppia genitoriale.
Nella valutazione della domanda si terrà conto sia di quanto occorra al mantenimento dei nipoti sia dei redditi dei nonni. Sarà difficile ottenere un provvedimento di accoglimento se i nonni, coi propri redditi, riescono a malapena a provvedere ai propri bisogni primari.
Procedura
La domanda va presentata nei confronti di tutti gli ascendenti, cioè entrambi i rami della famiglia, infatti, tutti devono concorrere, nel caso di accoglimento della richiesta, in modo proporzionale al proprio reddito per sostenere i nipoti.
La domanda va presentata nel Tribunale del luogo di residenza dei ascendenti o, come foro alternativo, il Tribunale del luogo di residenza del richiedente e deve essere corredata da tutta la documentazione che possa provare lo stato di difficoltà .
All’udienza fissata il Presidente del Tribunale sentirà le parti e deciderà poi con decreto. I nonni, ovviamente, potranno difendersi ma con l’assistenza obbligatoria di un legale.
Concludendo, i nonni possono essere obbligati da un Giudice a mantenere i nipoti ma, negli ultimi anni di difficile situazione economica , vediamo tutti i giorni tante famiglie che riescono a sopravvivere proprio grazie all’aiuto dei nonni, e questo senza ricorrere al Tribunale.