Rifiuto di rapporti sessuali e addebito della separazione

rifiuto di rapporti sessuali

Il rifiuto di rapporti sessuali con l’altro può essere civilmente rilevante, con conseguenze anche notevoli, quali un addebito per colpa per chi si rifiuta, ove però si dimostri che tale rifiuto abbia determinato il venir meno e la distruzione del rapporto coniugale considerato nella sua interezza.

Il matrimonio infatti, quale vincolo basato sull’affectio maritalis, prevede anche una condivisione di intimità a fondamento e sostegno della partecipazione reciproca di uno nella vita dell’altro.  “L’astinenza forzata” in quanto tale, tuttavia, non può da sola generare una colpa per chi si rifiuta, ma quest’ultimo potrà essere responsabile della fine del rapporto tra coniugi ove il diniego assuma dei connotati tali da poter essere interpretato come una violazione dell’obbligo di assistenza morale previsto dall’art. 143 c.c.( richiamato anche esplicitamente da chi celebra il matrimonio durante la funzione) , che i nubendi assumono all’atto del matrimonio.

Pertanto, potrà essere considerato motivo fondamentale della rottura del matrimonio, e quindi motivo di addebito, il comportamento di chi si rifiuta di avere rapporti intimi col coniuge per motivi futili al fine di mortificare l’altro o di esercitare uno strumento di ricatto su quest’ultimo.

Cassazione sent. n. 19112/2012

Spesso la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi circa questo atteggiamento che caratterizza solitamente la donna. Ebbene, oltre alla difficoltà della prova di siffatti rifiuti, il problema che è stato messo in luce da queste pronunce è che non bisogna tanto focalizzare l’attenzione sul numero di rapporti periodici o sulla lunghezza del periodo d’astinenza ( tra l’altro non facilmente identificabile se non mediante una confessione resa dalla parte stessa) quanto alla motivazione sottesa al rifiuto. Emblematica è la sentenza n. 19112/2012 dove la I sez. Della Cassazione civile precisa che l’astinenza rilevante ai fini dell’addebito per colpa del coniuge che si rifiuta “è quella dettata da repulsione personale finalizzata ad umiliare ed offendere la dignità del coniuge”.

In questa sentenza, maggiormente che in altre, il rifiuto di avere rapporti sessuali viene visto come grave mancamento da considerare in misura non diversa rispetto ad altre colpe possibili dei coniugi che giustificano l’addebito della separazione. Secondo la Suprema Corte infatti, all’’interno della coppia il rapporto sessuale non può essere considerato valore meno importante di altri valori ( come aveva fatto il Tribunale di I grado che aveva sminuito l’assenza di intimità rispetto all’esistenza di condivisioni di altri valori e fattori considerati preminenti).

Rifiuto di rapporti sessuali come causa di addebito della separazione

La Cassazione ribadisce che chi si ostina nel rifiutarsi categoricamente ai rapporti mortifica volontariamente il partner così violando gli obblighi coniugali, specificando che bastano anche poche ipotesi reiterate di rifiuto ad integrare tale violazione, ove sia chiaro l’intento di offesa e mortificazione della dignità dell’altro.

Tuttavia tale comportamento, potrà considerarsi sufficiente per la determinazione della separazione, e quindi potrà essere a sostegno di un addebito, solo ove tale comportamento abbia reso intollerabile la convivenza e non sia stato, esso stesso, causato da comportamenti del coniuge (successivamente rifiutato) in un’inversione del rapporto di causa ad effetto.

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