Sintesi dei contenuti
Il coniuge o i coniugi che abbiano maturato l’idea di chiudere definitivamente il loro vincolo matrimoniale, dovranno divorziare: cioè, volendo usare le parole appropriate, chiederanno la cessazione degli effetti civili scaturiti dal loro matrimonio.
Oggi per divorziare in Italia, dopo le ultime modifiche del 2015, è necessario attendere solo 6 mesi dall’avvenuta separazione consensuale (con l’accordo di entrambi i coniugi su tutti gli aspetti da definire) oppure 12 mesi dalla separazione giudiziale (senza accordo tra i coniugi ma con un vero e proprio giudizio).
Il nostro ordinamento contempla diverse procedure per divorziare, ma, come per la separazione, occorre una preliminare distinzione tra: :
- Divorzio congiunto, si avrà quando i “coniugi” separati raggiungono o confermano, quanto già stabilito in sede di separazione, raggiungendo un accordo su tutti gli aspetti da regolare (consenso al divorzio; affidamento figli minori e calendario delle visite; attribuzione casa coniugale; contributo al mantenimento dei figli; eventuale assegno divorzile a favore del coniuge più debole; eventuali trasferimenti di immobili).
- Divorzio giudiziale, si avrà quando i coniugi, non riuscendo a trovare un accordo su tutti gli aspetti elencati al punto precedente, dovranno rivolgersi al Giudice affinché questi decida per loro.
Se si opta per un divorzio congiunto, cosa auspicabile sia per un risparmio economico che per un risparmio di tempo, le procedure che posso essere seguite, in modo alternativo, sono tre. Di solito i coniugi che abbiano già superato in modo congiunto la separazione sovente riusciranno a concordare anche per il divorzio. I tempi che la legge ha considerevolmente ridotto (pensiamo che fino al 2015 bisognava necessariamente attendere 3 anni per ottenere il divorzio) permettono di poter trarre beneficio, dopo pochissimi mesi, di quell’animo conciliativo dei coniugi già reso per separarsi.
Vediamo nel dettaglio quale procedura scegliere nel caso di divorzio congiunto.
Divorziare in Tribunale
Chi può farlo? Tutti.
Questa è la classica procedura che garantisce un controllo del Tribunale sugli accordi stabiliti.
La domanda di “divorzio” corredata da alcuni documenti, tra i quali obbligatoriamente copia della separazione ottenuta, può essere presentata congiuntamente dai coniugi o da uno solo. E’ obbligatorio farsi assistere da almeno un avvocato ma ognuno, se preferisce, può farsi assistere dal proprio legale.
La domanda di divorzio dovrà contenere tutti gli accordi in merito ai figli minori, all’assegnazione della casa coniugale, al mantenimento a carico di uno dei coniugi, al mantenimento per i figli oltre ad eventuali altre statuizioni.
Una volta depositata la domanda, il Tribunale fisserà un’udienza Collegiale – ove saranno presenti tre Giudici oltre il Pubblico Ministero – alla quale dovranno presenziare i coniugi ed i loro avvocati, finita la quale bisognerà attendere i tempi necessari – circa un mese – affinchè il Tribunale controlli con attenzione che gli accordi siano validi, specie nei casi in cui vi siano figli minori i cui interessi vanno tutelati sopra ogni cosa.
Alla fine della valutazione, laddove sia tutto corretto, sarà emessa sentenza di divorzio che successivamente verrà comunicata all’Ufficiale di Stato civile per l’annotazione negli appositi registri.
Laddove sorgano dubbi o problemi in merito agli accordi, il Tribunale richiamerà i coniugi ad altra udienza per risolvere la questione.
Divorziare al Comune
Chi può farlo? Solo coniugi separati senza figli e senza trasferimenti di beni immobili.
Questa procedura prevede che i coniugi si rechino in Comune innanzi all’Ufficiale di stato civile delegato dal Sindaco, non consente un controllo così come avviene in Tribunale e pertanto, così come avviene per la separazione, può essere presa in considerazione solo ed esclusivamente se non ci sono figli e se non sono previsti trasferimenti di immobili.
L’Ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento al quale dovranno presentarsi entrambi i coniugi, anche senza l’assistenza di un avvocato.
L’Ufficiale di stato civile provvederà a redigere verbale degli accordi e ad annotare l’avvenuto “divorzio” negli appositi Registri.
Tale procedura è applicabile anche a quei coniugi che si sono separati prima del 2015, cioè con il vecchio sistema che non prevedeva assolutamente il Comune come opzione.
Divorzio mediante negoziazione assistita
Chi può farlo? Tutti ma solo con un avvocato che assista ogni coniuge.
Questa procedura prevede che tutto avvenga esclusivamente tra gli avvocati delle parti, ognuno dovrà avere il proprio legale che tuteli i suoi interessi.
La negoziazione assistita è un accordo che gli avvocati raggiungono, a volte dopo lunghe “negoziazioni”, su tutti gli aspetti da regolare.
I coniugi non dovranno fare altro che affidarsi ai propri avvocati che si assumono la responsabilità totale degli accordi presi, della procedura da seguire e dei tempi da rispettare per il buon fine della negoziazione.
L’accordo di divorzio, una volta raggiunto, dovrà essere firmato dalle parti unitamente agli avvocati che ne garantiranno l’autenticità.
I coniugi separati non dovranno fare altro. Gli avvocati avranno poi l’onere di compiere tutta la procedura che prevede il benestare del Pubblico Ministero e la successiva notifica all’Ufficiale di stato civile affinché annoti il divorzio.
Il divorzio giudiziale
Laddove i coniugi non riescono da soli, o con il supporto di avvocati, a trovare un accordo per definire tutti i rapporti necessari, l’unica possibilità per gli stessi di giungere al divorzio sarà quella di rivolgersi al Tribunale.
La domanda va presentata necessariamente da un avvocato ed ogni coniuge ovviamente avrà il proprio legale di fiducia.
Laddove il coniuge convenuto (chiamato in causa) non si presenti o non si costituisca col proprio avvocato, la causa proseguirà anche in sua assenza. L’ostruzionismo o la mancanza di volontà di uno dei coniugi non può impedire all’altro di voler divorziare.
La procedura, così come per la separazione giudiziale, è lunga e impegnativa sia economicamente che psicologicamente e finirà dopo vari anni, dopo aver raccolto le prove, con la decisione del Giudice che ordinerà una serie di provvedimenti a cui i coniugi dovranno attenersi.
Il divorzio immediato
Esistono dei casi, tassativamente indicati dalla legge, per i quali non sarà necessario ottenere prima la separazione ma si potrà conseguire direttamente il divorzio.
Vediamo i casi previsti:
- il coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
- qualora il matrimonio non sia stato consumato o sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
- quando, dopo la celebrazione del matrimonio, un coniuge sia stato condannato, anche per fatti commessi in precedenza, in via definitiva a:
- ergastolo o pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- qualsiasi pena per i reati di incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
- qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o figli;
- qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci che siano stati attuati contro il coniuge o figli.
Nei casi 3b) e 3c) il divorzio immediato può essere chiesto anche se il coniuge:
- sia stato assolto per vizio totale di mente. Il Giudice in tali casi dovrà accertare che il coniuge sia inidoneo a mantenere o ricostruire la vita familiare.
- se il processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato o la causa d’incesto si sia conclusa con proscioglimento o assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.
In tali ultimi casi la legge, a prescindere dalla condanna del colpevole, ritiene comunque che sussista l’elemento di pericolo per il sol il fatto che il reato è stato comunque accertato.
La richiesta di divorzio immediato può essere presentata da un solo coniuge o da entrambi.
Nel caso in cui venga richiesto da uno solo, si avvierà un vero e proprio giudizio che inizierà innanzi al Presidente del Tribunale, il quale stabilirà i provvedimenti provvisori ed urgenti, per proseguire con tutto l’iter che si concluderà con una sentenza in cui il Giudice deciderà ogni cosa.
Invece, nel caso il cui il divorzio immediato venga richiesto da entrambi i coniugi, questi presenteranno, con l’ausilio di un avvocato, la domanda presso il Tribunale competente corredata da tutti i documenti necessari e contenente i patti concordati dai coniugi su tutti gli aspetti necessari (figli, casa coniugale, mantenimento). La questione verrà valutata dal Giudice che, in un’unica udienza, dopo aver tentato la conciliazione, autorizzerà il divorzio. Anche in questo caso, in presenza di figli minori, l’attenzione sarà particolarmente dedicata alla tutela dei loro interessi.
Effetti del divorzio
In qualsiasi caso il divorzio avvenga, e a prescindere dalla procedura intrapresa, gli effetti del divorzio sono gli stessi:
- viene meno lo status di coniuge, si recupera lo stato libero;
- definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 c.c.) per l’ordinamento civile, restando indissolubile il sacramento del matrimonio per la Chiesa.
- la moglie non potrà utilizzare il cognome del marito, a meno che il Tribunale non lo abbia autorizzato per la sussistenza di un interesse meritevole di tutela;
- in generale si potranno mettere in pratica tutti gli accordi raggiunti.