Quale legge applicare quando i coniugi sono stranieri (uno solo od entrambi)?
Il regolamento dell‘ Unione Europea n. 1259/2010 semplifica i casi di risoluzione di crisi coniugale tra coniugi che presentino elementi di estraneità: è questo il caso, ad esempio, di coniugi che abbiano cittadinanza diversa o residenza in stati diversi o abbiano risieduto in Stato diverso ove sia poi stato celebrato il matrimonio, e così via.
Il regolamento dell’Unione Europea n. 1259/2010
Il citato Regolamento europeo, nella sua ottica di semplificazione delle procedure che portino allo scioglimento del matrimonio, indica vari criteri per la scelta della legge applicabile al singolo caso. Libertà di scelta è lasciata ai coniugi nel decidere come giungere al divorzio, ossia quale legge seguire ed applicare al proprio caso. In quella stessa ottica di semplificazione ed economicità giuridica e burocratica si potrà sempre applicare la legge dove attualmente i coniugi risiedono, o dove hanno risieduto insieme nell’ultimo periodo di matrimonio( ove però vi risieda ancora un membro della coppia coniugale), o ancora la legge dello Stato di cui i coniugi siano cittadini , ecc..
La scelta della legge da applicare
In tal modo il legislatore europeo ha voluto rendere più agevole interrompere il vincolo matrimoniale, ove non ve ne siano più i presupposti a suo fondamento, mettendo nelle mani degli stessi soggetti che hanno voluto iniziare il legame coniugale anche le modalità per decretarne la fine. E’ ovvio che così facendo i coniugi avranno la possibilità anche di scegliere quella legge (tra quelle applicabili) che consentirà loro uno sveltimento delle procedure: si pensi, ad esempio, che in alcuni Stati vi è la possibilità di divorziare senza attendere il tempo della separazione, necessario in altri. Per la qual cosa, ove tra le leggi applicabili al caso concreto vi sia anche quella di uno Stato che preveda formalità più agevoli, rimarrà più conveniente per i coniugi optare per l’applicazione di quella stessa. In questa stessa ottica, altro aspetto interessante per i coniugi, è quello di poter addirittura regolare anticipatamente le regole per la separazione ed il divorzio ove, ad esempio, gli stessi abbiano risieduto in uno Stato dove sono ammessi i patti prematrimoniali, illegittimi in altri Paesi. La legge, in definitiva, vuole creare quelle condizioni affinché i soggetti non debbano necessariamente sobbarcarsi delle spese economiche e temporali di un divorzio in terra straniera e secondo regole perlopiù sconosciute agli stessi. L’unico “onere”, tuttavia, che la Legge prevede perché sia esercitabile tale facoltà dai coniugi, è che gli questi ultimi rilascino una dichiarazione sottoscritta da entrambi e datata, successiva al matrimonio ma antecedente alla separazione, ove precisino quale legge sarà loro applicabile, tra quelle possibili, così mostrando conoscenza anche delle conseguenze giuridiche nonché sociali a cui consapevolmente e volutamente andranno incontro.