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A chi spettano gli assegni familiari?

§ Sintesi dei contenuti

Cosa sono e a chi spettano gli assegni familiari?  Esaminiamo prima di tutto cosa sono e che benefici comportano gli assegni familiari.

L’assegno familiare  è quell’assegno a cui ha diritto, a seconda del reddito e del numero dei componenti, un nucleo familiare. Tale prestazione è stata prevista a favore delle famiglie al cui capo vi sia un lavoratore dipendente, al quale è equiparato il lavoratore parasubordinato, come l’ex lavoratore, ovvero il pensionato.

A seguito di separazione o divorzio al coniuge che sia genitore affidatario come anche al genitore convivente del minore spetta l’assegno familiare, indipendentemente dal fatto che sia eventualmente l’altro coniuge il titolare di detto assegno; in particolare l’assegno familiare si può affiancare all’assegno di mantenimento in quanto l’uno non sostituisce in alcun modo l’altro ma va ad aggiungersi, essendone diversa la natura ed il fine. Tuttavia resta ferma la possibilità del Giudice di disporre diversamente.

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Il genitore affidatario di figli minori, che si tratti di affidamento esclusivo o condiviso, avrà diritto a tale assegno in aggiunta a quello di mantenimento; pertanto, se il titolare dell’assegno familiare sia l’altro genitore, questi avrà l’obbligo di corrisponderlo all’affidatario, oltre all’eventuale assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti. La mancata corresponsione dell’assegno familiare integra l’illecito di “appropriazione indebita”. Inoltre, il coniuge che ha indebitamente trattenuto quanto spettava all’altro coniuge affidatario, sarà tenuto al rimborso nei confronti di quest’ultimo. Le somme percepite e rimborsabili sono solo quelle relative agli ultimi dieci anni.

Se questa finora descritta è la regola, nulla vieta in sede di accordi di separazione o divorzio di disporre diversamente, derogando alla regola, per comune accordo o decisione del Giudice che abbia tenuto in considerazione l’ammontare dell’importo dell’assegno familiare e quanto previsto come obbligo al mantenimento. Non di rado accade, infatti, che in sede di separazione consensuale venga stabilito, per accordo comune dei coniugi, che ( ad esempio) il coniuge titolare dell’assegno ma non affidatario continui a percepire e trattenere detto assegno, o parte di esso. In questo caso non bisognerà chiedere all’ INPS che gli importi vengano versati non più al titolare dell’assegno ma all’altro coniuge affidatario dei minori.

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