Alla morte di un coniuge pensionato sorge il diritto alla pensione di reversibilità. Ma cosa accade quando i coniugi erano separati o divorziati? Il diritto non viene meno automaticamente, ma è subordinato a precise condizioni. Vediamo quando spetta e quando, invece, non basta la morte del coniuge per ottenerla.
La regola di base
La pensione di reversibilità è la prestazione che spetta ai superstiti del lavoratore o pensionato defunto. Il coniuge ne è il principale beneficiario. La separazione e il divorzio incidono però su questo diritto in modo diverso.
Il coniuge separato
Il coniuge separato — anche con addebito — conserva, di regola, il diritto alla reversibilità, perché il vincolo matrimoniale non si è sciolto. Sotto questo profilo la sua posizione è sostanzialmente equiparata a quella del coniuge non separato.
Il coniuge divorziato
Per il coniuge divorziato il discorso è più articolato. Il diritto alla reversibilità è riconosciuto a condizione che:
- fosse titolare dell’assegno divorzile;
- non si sia risposato;
- il rapporto assicurativo da cui deriva la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio.
In mancanza di questi presupposti, la morte dell’ex coniuge non è sufficiente a far sorgere il diritto. Il requisito più delicato è quello dell’assegno divorzile: deve trattarsi di un assegno periodico stabilito dal giudice o concordato e omologato, non di una semplice elargizione di fatto. Chi al momento del divorzio aveva rinunciato all’assegno, di regola, non potrà poi vantare il diritto alla reversibilità.
Come si chiede la reversibilità
La pensione di reversibilità non è automatica: va richiesta all’INPS (o all’ente previdenziale competente) con apposita domanda, allegando la documentazione che attesti i requisiti — in particolare, per il divorziato, la sentenza di divorzio, la prova della titolarità dell’assegno e lo stato di non aver contratto nuove nozze. È un passaggio da non trascurare: il diritto, anche quando sussiste, si concretizza solo presentando l’istanza. In caso di concorso con un nuovo coniuge, sarà poi il giudice a stabilire la ripartizione.
Il concorso tra ex coniuge e nuovo coniuge
Una situazione frequente è quella in cui il defunto, dopo il divorzio, si era risposato. In questo caso la pensione di reversibilità va ripartita tra il coniuge divorziato (se ne ha i requisiti) e il coniuge superstite. Il criterio principale è la durata dei rispettivi matrimoni, da temperare però con altri elementi, come la convivenza prematrimoniale, secondo l’indirizzo della Corte di Cassazione.
Il caso dell’addebito
Un dubbio frequente riguarda il coniuge separato con addebito. Qui occorre distinguere: pur avendo perso, con l’addebito, i diritti successori e alcune tutele, il coniuge separato con addebito conserva di regola il diritto alla pensione di reversibilità se al momento della morte aveva diritto agli alimenti a carico del defunto. La reversibilità, infatti, ha natura previdenziale e segue regole proprie, distinte da quelle della successione. È un punto tecnico che conviene sempre verificare nel caso concreto, perché incide direttamente sull’importo spettante.
Approfondisci nell’articolo dedicato alla reversibilità tra coniuge superstite e divorziato; per il quadro generale leggi la differenza tra separazione e divorzio.
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Domande frequenti
Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità?
Sì, di regola la conserva, perché il matrimonio non si è sciolto. La sua posizione è equiparata a quella del coniuge non separato.
E il coniuge divorziato?
Ha diritto alla reversibilità solo se era titolare dell’assegno divorzile, non si è risposato e il rapporto assicurativo è anteriore al divorzio.
Come si divide la reversibilità se l’ex si era risposato?
Viene ripartita tra ex coniuge e coniuge superstite, con criterio basato sulla durata dei rispettivi matrimoni, temperato da altri elementi come la convivenza prematrimoniale.
Si perde la reversibilità con un nuovo matrimonio?
Sì. Il nuovo matrimonio del coniuge divorziato fa venir meno il suo diritto alla pensione di reversibilità.