Uno degli aspetti più combattuti in sede di separazione e divorzio riguarda l’esistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole ed il suo ammontare.
Ma come si calcola l’assegno di mantenimento e quello divorzile?
Innanzitutto occorre chiarire che diversi sono i presupposti dell’uno e dell’altro ed anche la disciplina, pur se entrambi hanno fine assistenziale ed entrambi trovano il loro fondamento nel Codice Civile.
L’assegno di mantenimento viene stabilito a seguito della separazione personale dei coniugi e rappresenta la modalità attraverso cui un coniuge assicura all’altro coniuge la continuazione del tenore di vita matrimoniale. L’obbligo di solidarietà morale e materiale, differentemente da altri obblighi assunti col matrimonio come la convivenza o la fedeltà, non viene meno infatti con la separazione dei coniugi. In quest’ottica l’assegno di mantenimento serve ad assicurare che anche a seguito della separazione personale entrambi i coniugi continuino ad avere lo stesso status di vita che avevano in costanza di matrimonio. Il diritto al mantenimento quindi, avendo il fine di assicurare la prosecuzione del tenore di vita precedente alla separazione esiste anche per il coniuge che non sia disagiato economicamente, ma che semplicemente non avrebbe con le sue sole forze economiche la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
L’assegno divorzile invece si ha a seguito di scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, e concretizza la modalità attraverso cui si assicura il diritto agli alimenti dell’ex coniuge che non dispone di strumenti adatti per poter provvedere da solo a sé stesso. L’assegno divorzile posto a carico dell’ ex coniuge nei confronti dell’altro si giustifica in ragione del rapporto che ha unito gli stessi durante la vita matrimoniale ove ciascuno ha contribuito alla conduzione della vita familiare coi propri mezzi. Differentemente dal diritto al mantenimento, presupposto per l’assegno divorzile è lo stato di bisogno, il disagio economico in cui versa il soggetto che non deve essere in grado da solo, per motivi oggettivi, di provvedere a sé stesso .
Ma come si determina l’importo del mantenimento o dell’assegno divorzile?
La legge in proposito è abbastanza generica e rimette spesso all’apprezzamento del giudice la valutazione dell’ammontare dell’assegno. Non esistono tabelle fisse a cui attenersi, benché da più parti richieste anche per un’esigenza di uniformità nella materia rispetto agli altri Stati. Tuttavia, oltre ai criteri fondamentali stabiliti dalla Legge, molti sono i parametri sviluppati dalla giurisprudenza per determinare con equità e coerenza il valore di tali importi. Le pronunce giurisprudenziali in merito hanno determinato una sempre maggiore chiarezza nella determinazione dell’assegno ed hanno contribuito a rispondere ad esigenze pratiche contestualizzando le varie richieste.
E dunque, una volta stabilito l’esistenza diritto all’assegno come richiesto dalla parte più debole economicamente, il giudice dovrà tener conto soprattutto di :
- La condizione personale dei coniugi ed il proprio personale reddito, intendendo quest’ultimo come quel complesso di beni di cui ciascun coniuge dispone che possa avere rilevanza nella sua posizione economica
- L’apporto che ciascun coniuge abbia dato nella conduzione della vita familiare come anche nella creazione di un patrimonio familiare
- Le ragioni del fallimento del matrimonio
- La durata del matrimonio
- La capacità lavorativa
- Le possibilità concrete del soggetto di trovare un lavoro
Frequenti, tuttavia, in questo campo sono gli orientamenti innovativi della Cassazione che, nel regolamentare casi concreti, danno nuovo contenuto a tali parametri adeguando il più possibile il diritto alla realtà in cui si trova a dover essere applicato.