Il tfr per il coniuge separato o divorziato è un diritto. Esaminiamo in quali casi e in che misura il coniuge separato o divorziato ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto spettante all’altro coniuge.
Il tfr per il coniuge divorziato
La legge prevede a favore del coniuge divorziato la possibilità di ottenere una quota del TFR spettante all’ex coniuge. Il Tfr, che indica il trattamento di fine rapporto, rappresenta una somma di danaro, a cui il lavoratore ha diritto, a seguito del termine del proprio rapporto di lavoro subordinato.
Una quota di questo stesso tfr, detto anche liquidazione, nella misura del 40% spetterà anche all’ex coniuge a condizione che egli/ella:
- sia già titolare di un assegno divorzile a carico dell ex lavoratore ( è bene precisare che se si è percepita una somma di danaro in una sola soluzione, al posto di più assegni periodici, non si avrà diritto alla quota del tfr dell’altro coniuge)
- che sia rimasto celibe o nubile a seguito di divorzio (ossia che non si sia risposato)
La quota spettante è pari al 40% della somma maturata nel periodo lavorativo che ha coinciso con gli anni di matrimonio. Gli anni considerati saranno tutti quelli che vanno dal giorno del matrimonio alla sentenza di divorzio. Questa quota non dovrà tener conto di eventuali anticipazioni già percepite a seguito di richiesta del lavoratore, per cui il calcolo sarà al netto di tali anticipi.
[ CHIEDI UNA CONSULENZA TELEFONICAIl tfr per il coniuge separato
La legge non prevede lo stesso diritto per il coniuge separato. In particolare, se il lavoratore avrà maturato il tfr nel periodo successivo alla separazione ma prima del divorzio, l’altro coniuge non potrà chiederne l’assegnazione di una quota. In questo caso, infatti, il coniuge separato potrà richiedere al giudice solo una modifica dei patti di separazione, essendo mutata la condizione economica del coniuge che ha terminato il proprio rapporto di lavoro, ed il tfr sarà tenuto in considerazione nella valutazione del nuovo ammontare dell’assegno di mantenimento. Viceversa, se il tfr per il lavoratore sarà maturato prima della sentenza di divorzio ma successivamente al deposito del ricorso, l’altro coniuge ne avrà diritto.
Il coniuge divorziato che chiede l’assegnazione di una quota di tfr dovrà provare: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la durata di quest’ultimo che coincide con gli anni di lavoro a cui si associa il tfr, l’ esistenza di assegno divorzile a proprio favore. Egli, assistito da un legale, potrà ottenere l’assegnazione della quota a sé spettante o con il riconoscimento nella stessa sentenza di divorzio o, successivamente alla sentenza di divorzio, con una particolare istanza presentata in Tribunale.