Statuto

Costituzione e sede

Art. 1
È costituita l’Associazione denominata “Avvocati Matrimonialisti Associati”, con sede in Napoli alla Via Dei Mille n. 74.

L’Associazione non persegue scopi d i lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore d i altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Finalità e attività connesse.

Art. 2
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende tutelare esclusivamente i diritti civili dei soggetti svantaggiati, così come individuati nella circolare Agenzia delle Entrate n. 168 del 26/06/1998, che si trovino i n gravi condizioni di indigenza economica, sociale, familiare e psico-fisica. Parimenti, la tutela gratuita offerta dall’Associazione è intesa ad offrire assistenza ai minori adolescenti e agli adulti che si trovano costretti a d accettare condizioni di vita inidonee a causa di una situazione economica, sociale e psico-fisica (tossico-dipendenti, alcolisti e portatori di handicap) indigente, al fine di dare impulso a qualsivoglia forma di difesa dei propri diritti.
L’Associazione s i propone d i perseguire l e suddette finalità di solidarietà sociale, in modo esclusivo, svolgendo concretamente le seguenti attività:

  • Assumere la gestione e promozione diretta di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali, quali
    strutture di accoglienza;
  • Organizzare incontri e conferenze per informare e sensibilizzare la collettività delle iniziative
    devolute esclusivamente in favore dei soggetti svantaggiati di cui alla circolare Agenzia delle Entrate
    n. 168 del 26/06/1998.
  • Stipulare atti o contratti con enti pubblici, che siano considerate opportuni al raggiungimento degli
    scopi dell’Associazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
    modifiche ed integrazioni;
  • Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
    rivolta esclusivamente al perseguimento di scopi medesimi dell’Associazione.

    È fatto specifico divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle “ONLUS” di cui alla lett. a) del comma 1, dell’art. 10 del D. Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Durata.

Art. 3
L a durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 5
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive l a domanda rappresenta i l minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo i l proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

Art. 7
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 8
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto a l Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9
L a perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 10
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea dei Soci.

Art. 11
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 12
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno u n a volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione e trasmessa a mezzo mail. L’avviso di convocazione deve, inoltre, essere affisso i n maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere i l giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto d i voto, tutti i soci maggiorenni purché i n regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e d i potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né d i voto attivo e passivo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non
può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata d i mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 15
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e i l Consiglio Direttivo, stabilendone i l numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

In sede straordinaria:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento d i carattere straordinario e d i interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 16
L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia i l numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 17
L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, i l quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e l o statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre i l voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro d e i verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 2 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo d i 2 a un massimo d i 5 membri, ivi compreso i l Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà i n carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso d i dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed i l luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con l a presenza di almeno la maggioranza d e i suoi componenti e sono presiedute d a l Presidente o , in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e al Segretario.

Art. 22
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l’Assemblea e i l Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce i l Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo decade per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso d i suo impedimento, i l Vicepresidente o in subordine i l Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere.

Art. 25
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.


Art. 26
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, i l rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. A l Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.


Art. 27
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, i l Regolamento Amministrativo può prevedere che i n caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con l e stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario.

Art. 28
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • contributi, erogazioni e lasciti da parte d i enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 29
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi d i gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e d i quelle a d esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 30
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento.

Art. 31
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci s u proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. I l patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini d i pubblica utilità, sentito l’organismo d i controllo d i cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n . 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali.

Art. 32
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, i l Consiglio Direttivo incaricherà i l presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 33
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Napoli 20.06.2016

Le nostre sedi

Milano

Avv. Davide Colombo
Corso Buenos Aires 79 | Milano
Tel. 3493617136

Milano

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Via Alessandrini 21/B | Pero (MI)
Tel. 3493617136

Roma

Avv. Daniela Giuliani
Via della Giuliana 73 | Roma
Tel. 3471955898

Napoli

Avv. Alessandro Cavallaro
Corso Italia 81 | Marano (NA)
Tel. 3476275602

Bologna

Avv. Rossana Tavani
Strada Maggiore 46 | Bologna
Tel. 342 9115112