Rispondi a poche domande
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Divorzio breve
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Dalla separazione al divorzio
Separazione e divorzio producono effetti differenti: anche il diritto all'assegno segue regole diverse
Metodo
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Magazine
Una delle prime domande quando un matrimonio finisce. La risposta dipende soprattutto da una cosa: se siete d’accordo, oppure no.
Non esiste una risposta unica. Se tu e il tuo coniuge siete d’accordo sulle condizioni, il divorzio può concludersi in un tempo variabile tra i tre e i dieci mesi circa. Se invece non c’è accordo e si finisce davanti al giudice, possono volerci diversi anni.
La differenza la fanno l’intesa tra le parti, l’efficienza del Tribunale competente e la rapidità con cui il tuo avvocato sbriga gli adempimenti necessari.
I fattori principali sono tre: la presenza o meno di un accordo tra i coniugi, il tipo di procedura scelta e il carico di lavoro del Tribunale, che varia molto da città a città. A questi si aggiungono la presenza di figli minori e l’eventuale conflitto su casa, mantenimento o affidamento.
Sì. In Italia, salvo casi particolari, il divorzio non è immediato: prima è necessario un periodo di separazione ininterrotta. Solo una volta trascorso questo periodo si può presentare la domanda di divorzio.
La legge sul cosiddetto divorzio breve (Legge n. 55/2015) prevede tempi diversi a seconda di come si è arrivati alla separazione:
Sono i tempi minimi prima di poter avviare il divorzio, non la durata complessiva della procedura.
Il conteggio non parte dalla sentenza finale di separazione né dal giorno in cui avete smesso di convivere. Decorre, di norma, dalla data in cui i coniugi compaiono davanti al giudice nel procedimento di separazione — oppure, nella negoziazione assistita, dalla data dell’accordo.
È un dettaglio tecnico che incide molto sui tempi: sarà il tuo avvocato a calcolarne con precisione la decorrenza nel tuo caso.
No. Non è possibile divorziare dall’oggi al domani saltando del tutto la separazione: il periodo di riflessione di sei o dodici mesi resta un passaggio obbligato. Chi promette un divorzio istantaneo sta semplificando troppo.
La Riforma Cartabia (in vigore dal 2023) non ha ridotto i termini minimi di separazione: restano sei e dodici mesi. Ha però introdotto una novità importante sul piano procedurale, il cosiddetto cumulo delle domande: oggi è possibile presentare nello stesso atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio, evitando di ripartire da zero con una seconda procedura.
L’attesa non si azzera, ma la parte burocratica si snellisce molto.
Sì, grazie al cumulo introdotto dalla Cartabia puoi presentarle contestualmente. Il giudice si pronuncerà prima sulla separazione e poi sul divorzio, una volta trascorso il termine di legge, ma all’interno di un unico procedimento. Il risparmio di tempo si concentra soprattutto sugli adempimenti successivi.
Quando l’accordo c’è già, resta solo da formalizzarlo: non c’è più nulla da decidere. In genere è sufficiente un tempo variabile tra i tre e i dieci mesi. L’ampiezza di questa forbice dipende soprattutto dalla rapidità con cui il tuo avvocato cura gli adempimenti e dall’efficienza del Tribunale competente.
Sostanzialmente tre:
Non serve che tu approfondisca le differenze tecniche: sarà il tuo avvocato a scegliere la procedura più adatta e rapida per la tua situazione.
È un accordo raggiunto dai coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, senza dover comparire davanti al giudice. È spesso la via più rapida. La convenzione ha una durata concordata dalle parti, tra un minimo di trenta giorni e qualche mese; in presenza di figli minori l’accordo viene trasmesso alla Procura per il controllo previsto dalla legge. È utilizzabile anche dalle coppie con figli.
Sì, ma solo in casi specifici. Il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile è la procedura più semplice ed economica, ma non è disponibile se ci sono figli minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli con disabilità grave, e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Quando è praticabile, però, è velocissimo.
Sì: la presenza di figli minori esclude il divorzio in Comune, ma non esclude né la negoziazione assistita né il ricorso congiunto. In questi casi è previsto un passaggio di controllo della Procura o del giudice a tutela dei minori, che richiede qualche tempo in più ma resta ben lontano dai tempi di una causa.
Molto di più. Quando i coniugi non trovano un’intesa non resta che la via giudiziale: una vera e propria causa, in cui è il giudice a decidere sulle condizioni del divorzio. Tra udienze, produzione di documenti, redazione di atti ed eventuale acquisizione di prove e testimonianze, possono purtroppo volerci diversi anni prima di arrivare a una sentenza.
Per due ordini di ragioni. Il primo è la trattativa tra le parti e i loro avvocati, che richiede tempo. Il secondo, quando la trattativa fallisce, è la causa vera e propria: il giudice deve istruire il procedimento, e questo significa udienza dopo udienza, deposito di atti e prove, fino alla decisione finale. È il fisiologico tempo di ogni causa civile.
Se nonostante l’impegno degli avvocati non si raggiunge alcun accordo, si passa alla via giudiziale. Un avvocato capace e determinato fa la differenza in due momenti: nel riuscire a spuntare un accordo più favorevole quando è possibile, e nel capire per tempo quando l’accordo è irraggiungibile, evitando di farti perdere tempo prezioso in una trattativa senza sbocco.
Se uno dei due è irreperibile non si può procedere con negoziazione assistita o divorzio in Comune, perché serve la firma di entrambi. In questi casi si procede per via giudiziale, eventualmente in contumacia: il Tribunale verifica le ricerche anagrafiche e le notifiche di legge e il giudice può comunque arrivare alla sentenza anche senza la presenza dell’altro coniuge. I tempi si allungano per via degli accertamenti necessari.
La leva più potente è raggiungere un accordo: più ampia è l’intesa, più rapida è la procedura. Dove c’è accordo, scegliere la procedura giusta — spesso la negoziazione assistita — accorcia ulteriormente i tempi. Infine conta molto affidarsi a un avvocato organizzato, che curi gli adempimenti senza ritardi.
No: il Tribunale competente è stabilito dalla legge e non lo puoi scegliere. Puoi però scegliere il tuo avvocato — ed è proprio lì che si gioca buona parte della differenza tra una pratica chiusa in pochi mesi e una che si trascina.
Molto. Un avvocato competente sa qual è la procedura più rapida per il tuo caso, prepara gli atti senza errori che farebbero slittare le udienze e conduce la trattativa in modo efficace. Sul Tribunale non puoi incidere; sull’avvocato sì.
In parte sì. La presenza di figli minori comporta controlli aggiuntivi a tutela del loro interesse (ad esempio il passaggio in Procura nella negoziazione assistita) ed esclude il divorzio in Comune. Non si tratta però dei tempi di una causa: l’accordo tra i genitori resta la via più rapida.
Sì. Il disaccordo sulla destinazione della casa coniugale, sull’affidamento dei figli o sull’assegno divorzile (l’equivalente, nel divorzio, dell’assegno di mantenimento della separazione) è proprio ciò che può trasformare una pratica veloce in una causa lunga. Più punti restano aperti, più tempo serve.
Sei libero dal vincolo matrimoniale quando la procedura si conclude e il provvedimento — sentenza, accordo omologato o accordo di negoziazione — viene annotato nei registri dello stato civile. Solo da quel momento si producono pienamente gli effetti del divorzio, compresa la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio.
Una volta che il divorzio è definitivo e annotato nei registri dello stato civile, puoi risposarti. I tempi coincidono quindi con la conclusione della procedura: da pochi mesi, se c’è accordo, fino agli anni di una causa.
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